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Ordinanza — n. 29258/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29258/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29258/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Gaetano Aquilino chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia del 17 gennaio 2017, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato. 2.11 ricorso è inammissibile, con conseguente preclusione al rilievo della causa estintiva della prescrizione medio tempore maturata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29258/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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procedura per sottrazione d'imposta produzione di documenti finanziari dichiarazione fiscale tardiva dichiarazione dei redditi frode fiscale in materia doganale attività lucrativa non dichiarata
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AQUILINO GAETANO nato a LICATA il 02/12/1987 avverso la sentenza del 31/01/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Gaetano Aquilino chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia del 17 gennaio 2017, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato. 2.11 ricorso è inammissibile, con conseguente preclusione al rilievo della causa estintiva della prescrizione medio tempore maturata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164;

Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266), richiesta nel primo motivo di ricorso. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. 2.1.

Nel quadro così delineato, il ricorrente deduce - con il secondo motivo - violazione di legge e correlato vizio della motivazione quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, limitandosi ad indicare l'astratta concedibilità dell'istituto, senza confrontarsi con il giudizio prognostico negativo svolto dalla Corte territoriale.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

4. Nulla è dovuto in favore della parte civile, che non ha sviluppato argomentazione alcuna diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ales ndrína Tudíno Stefal DEPO,"7.••••.." !N CAN 1 2