Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds and failure to articulate legal arguments against the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and the failure to articulate critical legal arguments against the lower court's ruling. The appellant merely asserted disagreement with the sentencing without providing the necessary reasoning required for a legitimacy appeal. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal for legitimacy is inadmissible if the grounds are not explicitly stated and argued, particularly when the appellant fails to specify the factual or legal points contested and the interest supporting the challenge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA ANDREA nato a MILANO il 30/03/1977 avverso la sentenza del 17/12/2018 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Andrea De Rosa chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Milano ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede del 25 ottobre 2016, dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi b), g) e h), rideterminando la pena per le residue imputazioni di furto aggravato, consumato e tentato. 2.11 ricorso è inammissibile. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente si limita, del tutto assertivamente, a criticare la determinazione del trattamento sanzionatorio in me/ius, senza prospettare quale interesse sostenga l'impugnazione di legittimità.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Aless ndrina Tudino Stefv(IPall , DEPOSTA IN C • A i 27 2021