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Ordinanza — n. 29256/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29256/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29256/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Paolo Omar Bussi chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale in sede del 7 dicembre 2016, con la quale il predetto è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato ed è, comunque, genericamente formulato. Nel censurare l'elemento soggettivo del reato, il ricorrente prospetto la generale necessità del dolo specifico, senza confrontarsi con il principio di diritto per cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fai'. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29256/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza altri capi d'accusa promozione dell'accusa penale multa al contribuente responsabilità penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSSI PAOLO OMAR nato a MONZA il 29/12/1964 avverso la sentenza del 07/11/2018 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Paolo Omar Bussi chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale in sede del 7 dicembre 2016, con la quale il predetto è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato ed è, comunque, genericamente formulato. Nel censurare l'elemento soggettivo del reato, il ricorrente prospetto la generale necessità del dolo specifico, senza confrontarsi con il principio di diritto per cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fai'. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).

Per altro verso, il ricorrente non si confronta con il complessivo dispiegarsi della motivazione che, dando atto della fittizia nomina dell'amministratore di diritto e dei rapporti societari comunque aliunde ricostruiti, ha rappresentato il fine di pregiudizio ai creditori sotteso alla mancata consegna delle scritture. 2.2. Il secondo motivo è reiterativo di argomenti già correttamente confutati e versato in fatto. La censura concernente la valutazione probatoria è inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili al vizio della motivazione, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini; Rv. 203767; Sez.' U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con la proposta censura il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla attendibilità delle fonti di prova, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

Sicchè il ricorso s'appalesa, da un lato, reiterativo di censure già razionalmente respinte e, dall'altro, finalizzato a richiedere a questa Corte una diretta rivalutazione dei fatti e delle prove. 2.3. Del pari inammissibile il secondo punto, con il quale analoga censura è svolta con riferimento al trattamento sanzionatorio. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V.

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente si limita, del tutto assertivamente, a criticare la determinazione del trattamento sanzionatorio, ignorando qualsivoglia confronto con la relativa statuizione che non evidenzia alcun profilo di irragionevolezza.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ale andrina Tudino •D