Ordinanza — n. 29255/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA REDION nato a FIER( ALBANIA) il 18/07/1989 avverso la sentenza del 14/11/2018 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; 1, Redion Hoxha chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia del 30 marzo 2017, con la quale il predetto è stato condannato alla pena di giustizia per í reati di furto in abitazione, resistenza e lesioni. 2.11 ricorso è inammissibile. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati í rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente si limita, del tutto assertivamente, a criticare l'affermazione di responsabilità, prospettando l'omessa disamina di deduzioni difensive che neppure esplicita, ed a svolgere rilievi meramente astratti riguardo la determinazione del trattamento sanzionatorio, ponendo le doglianze nell'alveo della assoluta genericità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29255/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA REDION nato a FIER( ALBANIA) il 18/07/1989 avverso la sentenza del 14/11/2018 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1, Redion Hoxha chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia del 30 marzo 2017, con la quale il predetto è stato condannato alla pena di giustizia per í reati di furto in abitazione, resistenza e lesioni. 2.11 ricorso è inammissibile. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati í rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente si limita, del tutto assertivamente, a criticare l'affermazione di responsabilità, prospettando l'omessa disamina di deduzioni difensive che neppure esplicita, ed a svolgere rilievi meramente astratti riguardo la determinazione del trattamento sanzionatorio, ponendo le doglianze nell'alveo della assoluta genericità.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ale sandrina Tudino Stef. IN Ecr3A i 21 G 2021 Ai Diret