Ordinanza — n. 29254/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAntonio Fasanelli chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 26 maggio 2015, con la quale il predetto è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di furto in abitazione e danneggiamento aggravati. 2.11 ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile in quanto svolge censure proposte, per la prima volta, con il ricorso di legittimità, comunque del tutto generiche. Con l'atto d'appello, il ricorrente si era limitato a contestare l'identificazione dell'imputato, omettendo di censurare la qualificazione del fatto sub a).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29254/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASANELLI ANTONIO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 24/05/1981 avverso la sentenza del 20/02/2019 della CORTE APPELLO gEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Antonio Fasanelli chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 26 maggio 2015, con la quale il predetto è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di furto in abitazione e danneggiamento aggravati. 2.11 ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile in quanto svolge censure proposte, per la prima volta, con il ricorso di legittimità, comunque del tutto generiche. Con l'atto d'appello, il ricorrente si era limitato a contestare l'identificazione dell'imputato, omettendo di censurare la qualificazione del fatto sub a).
Ne consegue la preclusione della censura svolta con il ricorso di legittimità, ìn quanto non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316, N. 28514 del 2013 Rv. 255577, N. 48416 del 2014 Rv. 261029, N. 6131 del 2016 Rv. 266202, N. 13826 del 2017 Rv. 269745).
Né l'assoluta aspecificità della prospettazione introduce, all'evidenza, la violazione denunciata, sì da consentire a questa Corte l'esatta attribuzione del nomen iuris (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, V8 aprile 2021 • Il Presidente Il Consigliere estensore Stef3o P ll Aless ndrina Tudino 'DEPOSITATA I IN CANCELLERIA