Ordinanza — n. 29253/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADomenico Mastrovito chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 26 maggio 2017, con la quale il predetto è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.. 2.11 ricorso è inammissibile. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente si limita, del tutto assertivamente, a criticare l'affermazione di responsabilità, prospettando l'omessa disamina di deduzioni difensive che neppure esplicita, ponendo la doglianza nell'alveo della assoluta genericità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 496 cod. pen; Ordinanza — n. 29253/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROVITO DOMENICO nato a TARANTO il 20/09/1979 Lket avverso la sentenza del 08/02/2019 della CORTE APPELLOZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domenico Mastrovito chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 26 maggio 2017, con la quale il predetto è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.. 2.11 ricorso è inammissibile. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente si limita, del tutto assertivamente, a criticare l'affermazione di responsabilità, prospettando l'omessa disamina di deduzioni difensive che neppure esplicita, ponendo la doglianza nell'alveo della assoluta genericità.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Aless drina Tudino StefzPall - ,DE Pos!TATA i 27