Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29251/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to untimely raising of defense document revocation issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29251/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the appellate court erred in revoking the admission of defense documents without sufficient justification, citing a violation of the right to defend oneself. The court ruled that this specific objection was not raised timely during the appeal proceedings, rendering it inadmissible under procedural law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 495, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.: A party must raise objections regarding the revocation of defense documents immediately upon notice; failure to do so results in the objection being deemed waived and the decision upheld.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal defense documents timely objection right to defend procedural nullity Cassa delle ammende untimely argument difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU
pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art.
Art. 111, comma 2, della Costituzione
d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez.
Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
279166), con conseguente onere di immediata deduzione a carico della parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise
111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv.
Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M.
pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIO LUCA nato a TARANTO il 14/02/1992 L cc avverso la sentenza del 09/11/2018 della CORTE APPELLOEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Luca Florio chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto dell'8 febbraio 2017, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato in concorso ex art. 625, n. 7 cod. pen., rideterminato in melius il trattamento sanzionatorio, concesse le attenuanti generiche equivalenti.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge quanto alla revoca dell'ammissione del dichiarante a discarico, Cristian Di Natale - coimputato nel medesimo reato, che aveva definito la propria posizione mediante richiesta di applicazione concordata della pena - è proposto fuori dei casi previsti dalla legge ed è, comunque, manifestamente infondato. Da un lato, lo stesso si limita a reiterare censure alle quali la Corte territoriale ha offerto adeguata risposta, condividendo la superfluità della testimonianza in quanto non riscontrabile, senza che sul punto il ricorrente deduca quali elementi di corroborazione ne avrebbero, invece, determinato la decisività; dall'altro, va qui richiamato il consolidato principio per cui la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa, in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166), con conseguente onere di immediata deduzione a carico della parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M.

Rv. 271732). 2.2. Nel caso in esame, il ricorrente non deduce di aver tempestivamente proposto la relativa eccezione, che anzi ritiene erroneamente deducibile con l'atto d'appello, con conseguente inammissibilità anche del secondo motivo.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare • in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandri a Tudino Stejgo Pa t.t.frrà DEPOSITATA , IN i CANC-ULLER1A