Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments already rejected by the Court of Appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments raised were merely a repetitive restatement of those already rejected by the Court of Appeal. The applicant argued for a mitigating circumstance regarding profit, but the court found his reasoning illogical and failed to address the specific legal requirements for such a circumstance. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already disallowed by the court of first instance, failing to provide a specific, reasoned critique of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRINZEIU SILVIU nato a PIATRA NEAMT( ROMANIA) il 28/02/1990 avverso la sentenza del 29/01/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Silviu Brinzeiu chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede dell'8 gennaio 2015, assolto l'imputato dalle contestazioni di cui ai capi C) e D), dichiarato estinto per prescrizione il fatto sub B) e, qualificato il reato di cui al capo a) ai sensi degli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen, ha rideterminato la pena. 2.11 ricorso è inammissibile. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Nel quadro così delineato, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., esclusa per non essere il valore dell'auto irrilevante, ravvisando - del tutto illogicamente - una sorta di bis in idem con la ritenuta aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.
Se è vero che le Sezioni unite di questa Corte (n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499) hanno affermato che la circostanza del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, nondimeno è necessario che il fatto sia commesso per un motivo di lucro e la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro, conseguendo o conseguito, sia l'evento dannoso o pericoloso, dovendosi riferire tale ultima espressione a qualsiasi offesa penalmente rilevante che, tanto in astratto, con riferimento alla natura del bene giuridico tutelato, quanto in concreto, sia di tale modestia da risultare proporzionata alla tenuità del vantaggio che il reo si proponeva di conseguire o ha conseguito.
Sul punto, il ricorrente non si confronta con la natura del bene e con il danno conseguente, svolgendo censure irrimediabilmente inammissibili.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 .cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ales ndrina Tudino r, P 11 StefLy t rDEPO 1TATA IN CANe T