Sentenza — n. 29249/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALuca Mescalchin chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 5 febbraio 2016, con la quale il medesima è stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione a 0.M.S.A. s.n.c., dichiarata fallita con sentenza del 6 luglio 2006.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 161 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29249/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il reato è prescritto, con conseguente obbligo di immediata declaratoria di estinzione per il decorso del termine di cui all'art. 161 cod. proc. pen., maturato - in assenza di sospensioni - il 5 gennaio 2019, in presenza di un'impugnazione che supera il vaglio di ammissibilità. Il ricorrente prospetta - nel primo, assorbente, motivo - il tema della responsabilità dell'amministratore di fatto in riferimento all'elemento soggettivo del reato, deducendo l'assenza di dimostrazione del dolo specifico richiesto per l'omessa consegna della contabilità.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MESCALCHIN LUCA nato a CAMPOSAMPIERO il 11/04/1975 avverso la sentenza del 05/04/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Luca Mescalchin chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 5 febbraio 2016, con la quale il medesima è stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione a 0.M.S.A. s.n.c., dichiarata fallita con sentenza del 6 luglio 2006.
2. Il reato è prescritto, con conseguente obbligo di immediata declaratoria di estinzione per il decorso del termine di cui all'art. 161 cod. proc. pen., maturato - in assenza di sospensioni - il 5 gennaio 2019, in presenza di un'impugnazione che supera il vaglio di ammissibilità. Il ricorrente prospetta - nel primo, assorbente, motivo - il tema della responsabilità dell'amministratore di fatto in riferimento all'elemento soggettivo del reato, deducendo l'assenza di dimostrazione del dolo specifico richiesto per l'omessa consegna della contabilità.
Se è vero che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta dì omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante (Sez. 5, n.. 55740 del 25/09/2017, Del Papa, Rv. 271839), nondimeno la fattispecie in contestazione postula la dimostrazione del dolo specifico. Sul punto, la sentenza impugnata si limita ad asseverare che le scritture furono prese in consegna dall'imputato, evincendo l'elemento soggettivo dalla mera inadeguatezza dei soci subentranti, senza indagare gli indici rivelatori della finalità fraudolenta a suo carico (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgararnella, Rv. 270763).
3. La sentenza impugnata deve essere, alla luce di quanto premesso, annullata senza rinvio per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per prescrizione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presidente Alessandrina Tudino IN CANCU:1LERIA S t 33,ofi ti" j27