Ordinanza — n. 29248/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIbrahima Mboup chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa del 18 aprile 2014, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., ritenuta la recidiva. 2.11 ricorso è inammissibile, con conseguente preclusione al rilievo della causa estintiva della prescrizione medio tempore maturata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 474 cod. pen; Ordinanza — n. 29248/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel quadro così delineato, il ricorrente deduce — con il primo motivo - violazione di legge quanto al diniego dell'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., esclusa per non essere il valore della merce irrilevante, anche in considerazione del pregiudizio arrecato ai marchi imitati. Trattasi di argomentazione non censurabile. Se è vero che le Sezioni unite di questa Corte (n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499) hanno affermato che la circostanza del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBOUP IBRAHIMA nato il 10/12/1957 avverso la sentenza del 01/03/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ibrahima Mboup chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa del 18 aprile 2014, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., ritenuta la recidiva. 2.11 ricorso è inammissibile, con conseguente preclusione al rilievo della causa estintiva della prescrizione medio tempore maturata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164;
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266), richiesta nel secondo motivo di ricorso. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. 3.1.
Nel quadro così delineato, il ricorrente deduce — con il primo motivo - violazione di legge quanto al diniego dell'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., esclusa per non essere il valore della merce irrilevante, anche in considerazione del pregiudizio arrecato ai marchi imitati. Trattasi di argomentazione non censurabile. Se è vero che le Sezioni unite di questa Corte (n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499) hanno affermato che la circostanza del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.
è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, confermando l'orientamento (Sez. F, n. 34651 del 02/08/2016, Fiouf, Rv. 267679) che ne aveva già ammesso la compatibilità con i reati contro la fede pubblica, nondimeno è necessario che il fatto sia commesso per un motivo di lucro e la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro, conseguendo o conseguito, sia l'evento dannoso o pericoloso, dovendosi riferire tale ultima espressione a qualsiasi offesa penalmente rilevante che, tanto in astratto, con riferimento alla natura del bene giuridico tutelato, quanto in concreto, sia di tale modestia da risultare proporzionata alla tenuità del vantaggio che il reo si proponeva di conseguire o ha conseguito.
Sul punto, il ricorrente non si confronta con la quantità dei reperti e con il lucro verosimilmente conseguibile, limitandosi ad invocare un onere probatorio, impropriamente attribuito al pubblico ministero pur in presenza di imitazione di marchi registrati e della conseguente esclusiva dei diritti di sfruttamento, mentre grava sull'imputato l'allegazione di circostanze favorevoli, tali da depotenziare, in concreto, il prevedibile danno derivante dall'abusiva riproduzione. La motivazione resa sul punto s'appalesa, pertanto, incensurabile. 3.2. Il terzo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge, in quanto proposto per la prima volta con il ricorso di legittimità ed è, comunque, da un lato contraddittorio rispetto alla pretesa grossolanità del falso e, dall'altro, del tutto aspecifico, limitandosi a censurare il mancato espletamento di perizia che, come noto, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez.
U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2021 Il Consigli --estensore Il Presidente Alessa drina Tudino St