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Ordinanza — n. 29247/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29247/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29247/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Alessandro Vacante chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede del 14 novembre 2014, dichiarato estinte per prescrizione le imputazioni di cui ai capi a) e c), rideterminando la pena per il reato di tentato furto pluriaggravato sub b). Il ricorso è inammissibilmente formulato. 1.Con unico motivo, il ricorrente contesta il riconoscimento dell'imputato, effettuato dalla persona offesa, deducendo travisamento della prova quanto al dato identificativo, ravvisato nelle caratteristiche della felpa dal medesimo indossata, acquisito solo mediante contestazione del pubblico ministero nell'esame dibattimentale e non confermato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29247/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen.,• la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del • procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove facoltà di astenersi dal testimoniare asserzione difendibile esclusione del testimone testimone a discarico sufficienza della testimonianza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACANTE ALESSANDRO nato a TORINO il 25/11/1979 avverso la sentenza del 13/02/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Alessandro Vacante chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede del 14 novembre 2014, dichiarato estinte per prescrizione le imputazioni di cui ai capi a) e c), rideterminando la pena per il reato di tentato furto pluriaggravato sub b). Il ricorso è inammissibilmente formulato. 1.Con unico motivo, il ricorrente contesta il riconoscimento dell'imputato, effettuato dalla persona offesa, deducendo travisamento della prova quanto al dato identificativo, ravvisato nelle caratteristiche della felpa dal medesimo indossata, acquisito solo mediante contestazione del pubblico ministero nell'esame dibattimentale e non confermato.

Il rilievo è manifestamente infondato. Questa Corte ha affermato che le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455); e, nel caso in esame, dalla stessa lettura dello stralcio della deposizione della vittima trascritto nel ricorso emerge come la stessa abbia dichiarato di non ricordare non già che la felpa indossata dall'imputato recasse impresso un numero, ma solo che quel numero fosse il tre, comunque confermando di averne avuto esatta contezza all'atto della dichiarazione.

Non è, pertanto, dato ravvisare alcuna difformità tra quanto dichiarato in dibattimento e quanto, più dettagliatamente, riferito nell'immediatezza. Né sussiste il preteso travisamento dichiarativo, che consista in una palese e non controvertibile (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758) difformità tra i risultati obbiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito medesimo ne abbia inopinatamente tratto, avendo la Corte territoriale letto il dato nel complesso ben più ampio della piattaforma dimostrativa, con conseguente inammissibilità della censura.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen.,• la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del • procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore