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Ordinanza — n. 29246/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29246/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29246/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Simone Calogero chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale in sede dell'Il ottobre 2013, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto pluriaggravato in concorso.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29246/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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testimone a carico false dichiarazioni senza giuramento testimone anonimo attendibilità dei testimoni facoltà di astenersi dal testimoniare testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALOGERO SIMONE nato a CATANIA il 23/09/1985 avverso la sentenza del 01/03/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Simone Calogero chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale in sede dell'Il ottobre 2013, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto pluriaggravato in concorso.

2. Il ricorso è inammissibilmente formulato. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente si limita a dedurre vizio della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità svolgendo generiche ed astratte critiche, senza attingere, in alcun punto, le statuizioni delle conformi sentenze di merito.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il'8 aprile 2021 Il Consiglie estensore Il Presidente