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Ordinanza — n. 29245/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29245/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29245/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Salvatore Egitto chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Catania ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede dell'8 febbraio 2013, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato, escluso la circostanza di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. e rideterminato la pena. Il ricorso è inammissibile.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29245/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 625, n. 7 cod. pen. e rideterminato la pena. Il ricorso è inammissibile.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza esame di cassazione domanda d'asilo di cittadino etiope mare Egeo oltraggio alla corte procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EGITTO SALVATORE nato a CATANIA il 13/01/1958 avverso la sentenza del 15/02/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Salvatore Egitto chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Catania ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede dell'8 febbraio 2013, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato, escluso la circostanza di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. e rideterminato la pena. Il ricorso è inammissibile.

1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Nel quadro così delineato, il ricorrente deduce - con il primo motivo - violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità, limitandosi a mere critiche, prive di confronto demolitorio con l'avversata decisione. Né deduce - in relazione alla cesura inerente il diniego delle attenuanti generiche - quali positivi indicatori, in ipotesi introdotti e ingiustificatamente ignorati, disvelerebbero un uso arbitrario dei parametri normativi. Di guisa che dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna omissione valutativa delle ragioni dell'impugnazione, né alcuna disarticolazione del ragionamento giustificativo, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. un.n.8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente AlessarSdrina Tudino Stefn Pa I a «.--i1.--• , DEPOSPTATA i N cANcELLERIA i i 27 20