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Ordinanza — n. 29244/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for attempted theft, ruling it inadmissible due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29244/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Massimo Alari inadmissible, rejecting his request for a declaration of prescription. The court found the appellant's arguments were merely repetitive of those already dismissed at the appellate level and constituted an impermissible review of factual merit. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 625 c.p.: The Supreme Court rejects cassation appeals that merely repeat lower court arguments without specific legal critique or attempt a direct review of factual findings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of arguments review of factual merit attempted theft aggravation procedural costs award responsabilità per atto illecito allegazioni fattuali non credibili gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 625 c.p.
271933), così come integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n.
art. 507 cod. proc. pen
274920) il teste indicato avrebbe potuto deporre, limitandosi a stigmatizzare la contraddittorietà del diniego, espresso dal giudice di primo grado, rispetto all'ammissione ex art. 507 cod. proc. pen.
art. 603 cod. proc. pen
Nel ribadire la censura inerente la mancata escussione delle fonti di prova richieste, il ricorrente neppure prospetta quali, tra i casi previsti dall'art. 603 cod. proc. pen., ricorra nella specie, ponendo la doglianza nell'alveo della inammissibilità.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
3.11 ricorso è inammissibile, con conseguente preclusione al rilievo di cause estintive medio tempore maturate (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005
266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv.
Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004
Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995
207944); infatti, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili alla violazione di legge, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.
Sez. 4, n. 4935 del 14/12/2017
pen., poiché il taglio prematuro delle stesse piante determina un mutamento della loro destinazione, non solo materiale ma anche giuridica (Sez. 4, n. 4935 del 14/12/2017, dep.
Sez. 5, n. 11000 del 13/12/2019
pen., la medesima sottrazione, trattandosi di cose esposte alla pubblica fede per destinazione naturale, non essendo necessario che l'esposizione consegua alla volontà del proprietario o possessore del bene (Sez. 5, n. 11000 del 13/12/2019, dep.
Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALARIO MASSIMO nato a CALTAGIRONE il 24/05/1974 avverso la sentenza del 31/10/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; (4L

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Massimo Alari° chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Catania ha - per quanto di interesse in questa sede - confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa dell'8 giugno 2012, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto tentato, aggravato ex art. 625, nn. 2 e 7 cod. pen..

2. Con memoria trasmessa in data 2 aprile 2021, il difensore ha richiesto emettersi declaratoria di prescrizione. 3.11 ricorso è inammissibile, con conseguente preclusione al rilievo di cause estintive medio tempore maturate (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. 3.1.

Nel quadro così delineato, il ricorrente deduce - con il primo motivo - violazione di legge quanto al diniego dell'ammissione del rito in seguito a richiesta di giudizio abbreviato condizionato, rigettata in primo grado, reiterando argomenti che hanno trovato specifica confutazione nell'avversata sentenza: la Corte territoriale ha, invero, in primis rilevato l'irritualità della censura, potendo l'imputato richiedere al giudice d'appello solo la riduzione di pena connessa al rito, non vertendosi in ipotesi di nullità (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175); ha, inoltre, condiviso il giudizio di superfluità della prova addotta quale condizione, trattandosi della richiesta di esame del teste Incarbone, proprietario di un fondo limitrofo, addotto su circostanze non rilevanti al fine della verifica dell'elemento soggettivo del reato.

Nei predetti termini, la statuizione censurata si pone in linea di continuità con il principio per cui ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria è configurabile quando la prova richiesta abbia i requisiti della novità e decisività, e, pertanto, presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio (Sez. 2, n. 10235 del 10/11/2020, dep. 2021, Fragalà, Rv. 280990).

Né il ricorrente deduce su quale risolutiva circostanza (V. Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018, dep. 2019, Maxim, Rv. 274920) il teste indicato avrebbe potuto deporre, limitandosi a stigmatizzare la contraddittorietà del diniego, espresso dal giudice di primo grado, rispetto all'ammissione ex art. 507 cod. proc. pen. dell'altro teste di cui era stato richiesto l'esame; rilievo, quest'ultimo, inammissibile, in quanto il giudice non avrebbe potuto accogliere solo parzialmente l'istanza condizionata e, in ogni caso, significativo della sola rilevanza assegnata al teste Rimmaudo.

La motivazione resa sul punto s'appalesa, pertanto, incensurabile. 3.2. Il secondo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. La censura concernente la valutazione probatoria è inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili alla violazione di legge, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con la proposta censura il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla attendibilità delle fonti di prova, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

Sicchè il ricorso s'appalesa, da un lato, reiterativo di censure già razionalmente respinte e, dall'altro, finalizzato a richiedere a questa Corte una diretta rivalutazione dei fatti e delle prove. 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.Come noto, nell'ipotesi di furto di piante in buono stato di vegetazione ricorre l'aggravante dell'uso di violenza sulla .cosa prevista dall'art: 625, comma primo, n. 2, cod. pen., poiché il taglio prematuro delle stesse piante determina un mutamento della loro destinazione, non solo materiale ma anche giuridica (Sez. 4, n. 4935 del 14/12/2017, dep. 2018, P., Rv. 271933), così come integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., la medesima sottrazione, trattandosi di cose esposte alla pubblica fede per destinazione naturale, non essendo necessario che l'esposizione consegua alla volontà del proprietario o possessore del bene (Sez. 5, n. 11000 del 13/12/2019, dep. 2020, Trovato, Rv. 278798). 3.4.

Il quarto motivo è, del pari, palesemente inconducente. La determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare - come nella specie - la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528), mentre il ricorrente si limita a contestare l'omessa indicazione del parametro sanzionatorio su cui è stata operata la riduzione. 3.5.

Il quinto motivo è del tutto aspecifico. Nel ribadire la censura inerente la mancata escussione delle fonti di prova richieste, il ricorrente neppure prospetta quali, tra i casi previsti dall'art. 603 cod. proc. pen., ricorra nella specie, ponendo la doglianza nell'alveo della inammissibilità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il P