Ordinanza — n. 29243/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GLAUSO FRANCESCO nato a REITANO il 27/03/1964 MERISAN MIORITA nato a COMANESTI ( ROMANIA) il 20/09/1966 avverso la sentenza del 28/11/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; cd,
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 512 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 29243/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge per essere stata l'affermazione di responsabilità fondata sulle dichiarazioni della persona offesa deceduta, acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., è generico e, comunque, manifestamente infondato. Le conformi sentenze di merito hanno dato atto di come la vittima avesse conformemente riconosciuto — tanto nella denuncia, che nel verbale di sommarie informazioni testimoniali - l'imputato, già noto in quanto compagno della coimputata, badante del Negrelli, come la persona che, ritratta dall'impianto VHS in servizio alla banca, aveva effettuato il prelievo con la carta bancomat, illecitamente sottrattagli.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GLAUSO FRANCESCO nato a REITANO il 27/03/1964 MERISAN MIORITA nato a COMANESTI ( ROMANIA) il 20/09/1966 avverso la sentenza del 28/11/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; cd,
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Francesco Glauso e Miorita Merisan chiedono, con distinti atti del medesimo contenuto, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti del 3 novembre 2016, con la quale i medesimi sono stati condannati alla pena di giustizia per il reato di furto in abitazione aggravato in concorso.
2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge per essere stata l'affermazione di responsabilità fondata sulle dichiarazioni della persona offesa deceduta, acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., è generico e, comunque, manifestamente infondato. Le conformi sentenze di merito hanno dato atto di come la vittima avesse conformemente riconosciuto — tanto nella denuncia, che nel verbale di sommarie informazioni testimoniali - l'imputato, già noto in quanto compagno della coimputata, badante del Negrelli, come la persona che, ritratta dall'impianto VHS in servizio alla banca, aveva effettuato il prelievo con la carta bancomat, illecitamente sottrattagli.
A fronte del vaglio di attendibilità, pienamente svolto e non contrastato da specifici profili di dubbio, trova, pertanto, applicazione il principio per cui le dichiarazioni predibattimentali, acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148). 2.2.
Il secondo motivo è, del pari, aspecifico. I ricorsi si limitano, sul punto relativo al trattamento sanzionatorio, ad evocare la violazione dell'art. 133 cod. pen. ed il vizio della motivazione, omettendo anche solo di rappresentare quali positivi indicatori, in ipotesi introdotti e ingiustificatamente ignorati, disvelerebbero un uso arbitrario dei parametri normativi. Di guisa che dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna omissione valutativa delle ragioni dell'impugnazione, né alcuna disarticolazione del ragionamento giustificativo, con il quale i ricorrenti omettono di confrontarsi (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessa drina Tudino Steflo Pa DEPOSITATA IN