Ordinanza — n. 29241/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUSCEMI ANTONINO nato a PALERMO il 21/11/1992 CINTURA MARCELLO DOMENICO nato a PALERMO il 06/02/1982 CINTURA SALVATORE nato a PALERMO il 03/03/1981 avverso la sentenza del 24/10/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 56 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 29241/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Antonino Buscemi, Marcello Domenico Cintura e Salvatore Cintura chiedono, con distinti atti, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Palermo ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede del 18 maggio 2018, con la quale i medesimi sono stati condannati alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato in concorso, qualificato il fatto ex art. 56 cod. pen. e rideterminato la pena.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUSCEMI ANTONINO nato a PALERMO il 21/11/1992 CINTURA MARCELLO DOMENICO nato a PALERMO il 06/02/1982 CINTURA SALVATORE nato a PALERMO il 03/03/1981 avverso la sentenza del 24/10/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Antonino Buscemi, Marcello Domenico Cintura e Salvatore Cintura chiedono, con distinti atti, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Palermo ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede del 18 maggio 2018, con la quale i medesimi sono stati condannati alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato in concorso, qualificato il fatto ex art. 56 cod. pen. e rideterminato la pena.
2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Buscemi e Marcello Domenico Cintura - così come il primo motivo del ricorso di Salvatore Cintura - è generico. I ricorrenti lamentano che la riduzione di pena per il tentativo è stata determinata nel minimo di un terzo, fermo restando il giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee, in assenza di motivazione ed avvincendo in una unitaria valutazione le posizioni degli imputati. Il rilievo non si confronta con la sanzione effettivamente individuata dalla Corte territoriale, che ha determinato la pena per il delitto di furto pluriaggravato - all'esito del giudizio di comparazione - per il Buscenni nella misura di un anno di reclusione, e per Marcello Domenico e Salvatore Cintura in misura di anni uno e mesi nove, in misura per il primo inferiore alla media edittale, procedendo successivamente alla riduzione di 1/3 ex art. 56 cod. pen., richiamando le modalità della condotta e l'assenza di effettiva resipiscenza, differenziando le posizioni in considerazione dei precedenti penali, mentre i ricorrenti si limitano ad invocare la riduzione massima senza specificare quale positivo elemento, in ipotesi trascurato, rivelerebbe l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio.
Premesso che la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure - come nella specie - con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528), tanto l'esito del giudizio di comparazione, che la determinazione in concreto della diminuente per il tentativo risultano adeguatamente giustificati, senza evidenziare la sottovalutazione di decisivi elementi, rivelatori di un esercizio arbitrario della discrezionalità giudiziale. 2.2.
Il secondo motivo ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Cintura è, del pari, .aspecifico. Il ricorrente censura la motivazione posta a sostegno del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in via del tutto astratta ed assertiva, richiamando elementi irrilevanti (restituzione della refurtiva e mancato rinvenimento indosso al ricorrente di strumenti atti allo scasso), senza confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata che ha, invece, escluso la tenuità del fatto alla luce delle modalità della condotta e del profilo soggettivo dell'agente, del quale risultano valorizzati i precedenti penali per reati della stessa specie e, comunque, connotati da particolare gravità (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep.2019, D., Rv. 275635).
Di guisa che dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna omissione valutativa delle ragioni dell'impugnazione, né alcuna disarticolazione del ragionamento giustificativo, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. un.n.8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M . dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessa drina Tudino Ste nd ak19-zoi n I IN DE