Ordinanza — n. 29240/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAlessandro Alberto chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 22 gennaio 2016, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato in concorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29240/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERTO ALESSANDRO nato a MESSINA il 07/04/1962 avverso la sentenza del 20/12/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; ci
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Alessandro Alberto chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 22 gennaio 2016, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato in concorso.
2. Il ricorso è inammissibile per genericità. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente si limita, del tutto assertivamente, a predicare la contraddittorietà della decisione in punto di diniego delle attenuanti generiche rispetto all'esclusione della recidiva, omettendo di confrontarsi con il principio per cui l'esclusione della recidiva non è incompatibile con il diniego della concessione delle attenuanti generiche a causa dei precedenti penali dell'imputato, in quanto i predetti precedenti rilevano sia ai fini della commisurazione della pena, sia al fine della valutazione della persistente pericolosità dell'imputato (V. Sez. 3, n. 45528 del 15/03/2018, P., Rv. 273963).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Aless ndrina Tudino Ste33o , DEPOS1TATA I IN CAP.IC.": LERIA 2 7 L 202