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Ordinanza — n. 29239/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29239/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29239/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARRACO GIUSEPPE nato a ERICE il 02/09/1976 GUARNOTTA ANDREA nato a ERICE il 23/01/1990 avverso la sentenza del 05/11/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; (4

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29239/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Guarnotta è del tutto generico. Il primo motivo, con il quale si deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., oltre ad essere esplicitamente riferito ad altra persona, si limita alla mera enunciazione di principi, senza confronto alcuno con l'argomentazione resa nelle conformi sentenze di merito. Il secondo motivo, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche, si connota della medesima astrattezza, omettendo di rappresentare quale positivo indicatore, rilevante sul punto, la Corte territoriale avrebbe omesso ingiustificatamente di valutare. 2.1.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza motivi di cassazione gravi addebiti penali revisione della sentenza penale altri capi d'accusa risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Il primo motivo, con il quale si deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., oltre ad essere esplicitamente riferito ad altra persona, si limita alla mera enunciazione di principi, senza confronto alcuno con l'argomentazione resa nelle conformi sentenze di merito.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARRACO GIUSEPPE nato a ERICE il 02/09/1976 GUARNOTTA ANDREA nato a ERICE il 23/01/1990 avverso la sentenza del 05/11/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; (4

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Giuseppe Barraco e Andrea Guarnotta chiedono, con distinti atti, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani del 5 aprile 2017, con la quale i medesimi sono stati condannati alla pena di giustizia per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Guarnotta è del tutto generico. Il primo motivo, con il quale si deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., oltre ad essere esplicitamente riferito ad altra persona, si limita alla mera enunciazione di principi, senza confronto alcuno con l'argomentazione resa nelle conformi sentenze di merito. Il secondo motivo, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche, si connota della medesima astrattezza, omettendo di rappresentare quale positivo indicatore, rilevante sul punto, la Corte territoriale avrebbe omesso ingiustificatamente di valutare. 2.1.

Il ricorso di Giuseppe Barraco è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. Il primo motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione, si risolve in una disamina dei fatti, senza confronto critico con la decisione impugnata. Per altro verso, la censura si risolve nella contestazione della reiezione di richieste di prova ex art.507 cod. proc. pen., mentre la Corte territoriale ha dato atto della superfluità della richiesta perizia con motivazione logica e razionale che, valorizzando il riconoscimento degli operanti e smentendo che gli imputati si fossero dati alla fuga, ha dato conto dell'irrilevanza dell'asserita, non dimostrata e comunque risalente nel tempo difficoltà inabilità motoria del Barraco.

Il secondo motivo, con il quale si contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. è inammissibile in quanto proposto per la prima volta con il ricorso di legittimità. Dall'incontestata sintesi dei motivi d'appello rassegnata nella sentenza impugnata, consta che il ricorrente si era limitato ad invocare l'applicazione delle attenuanti generiche in termini di prevalenza. Ne consegue la preclusione della censura svolta con il ricorso di legittimità, in quanto non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316, N. 28514 del 2013 Rv. 255577, N. 48416 del 2014 Rv. 261029, N. 6131 del 2016 Rv. 266202, N. 13826 del 2017 Rv. 269745).

I ricorsi sono, pertanto, inammissibili.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2021 Il ConsiOere estensore Il Presidente Ale sandrina Tudino Stef.pdo Pa s j1",411"1 DE