Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding sentencing determination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeals by Cozzolino and Sannino inadmissible for genericity, as they failed to explicitly articulate specific legal or factual criticisms against the lower court's sentencing. The appellants merely asserted disagreement with the penalty reduction without providing a reasoned comparison to statutory guidelines or demonstrating unreasonableness. Consequently, the court rejected the appeals and ordered the defendants to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: Appeals for legality are inadmissible when grounds are generic and lack specific argumentation regarding the factual or legal bases of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COZZOLINO LIBERATO nato a TORRE DEL GRECO il 30/01/1975 SANNINO FRANCESCO nato a TORRE DEL GRECO il 11/04/1962 avverso la sentenza del 17/01/2019 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Liberato Cozzolino e Francesco Sannino chiedono l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Campobasso ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Isernia del 9 febbraio 2017, con la quale i medesimi sono stati condannati alla pena di giustizia per il reato di tentato furto aggravato in concorso, rideterminato la pena.
2. I ricorsi sono inammissibili per genericità. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed i ricorrenti si limitano, del tutto assertivamente, a criticare la determinazione del trattamento sanzionatorio, ignorando qualsivoglia confronto con la relativa statuizione che non evidenzia alcun profilo di irragionevolezza.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 aprile 2021 Il ConsØjere estensore Il Presidente Ale andrina Tudino Stej2 DEPOSITATA 1 IN CAN L