Ordinanza — n. 29237/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMario Feroce chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Taranto ha confermato la sentenza del Giudice di pace in sede dell'8 settembre 2017, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di lesioni personali e minaccia in danno di Mario Imperatrice, oltre accessori.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 125 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29237/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEROCE MARIO nato a TARANTO il 14/03/1958 avverso la sentenza del 14/01/2019 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Mario Feroce chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Taranto ha confermato la sentenza del Giudice di pace in sede dell'8 settembre 2017, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di lesioni personali e minaccia in danno di Mario Imperatrice, oltre accessori.
2. Con memoria trasmessa in cancelleria, il ricorrente ha insistito nelle proposte censure. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. 2.1. Il ricorrente deduce nullità della perizia, disposta in primo grado ai fini dell'accertamento del nesso eziologico, per essere stati utilizzati i referti redatti dal consulente della persona offesa, non ammesso dal Giudice di pace, con conseguente inutilizzabilità dei documenti dal medesimo formati, mentre il Tribunale ha travisato la censura, rigettandola in violazione di legge. La censura è generica in quanto il ricorrente non specifica se i referti, a firma del consulente tecnico della parte civile, siano stati o meno prodotti ed acquisiti, finendo per farne derivare l'inutilizzabilità dall'esclusione dell'esame del medesimo consulente.
Sotto altro profilo, nell'espletamento della propria attività, il perito può - come correttamente ritenuto dal giudice d'appello - prendere visione di tutti gli atti acquisibili al fascicolo del dibattimento, anche formatisi successivamente al conferimento dell'incarico (Sez. 5, n. 25092 del 27/03/2019, Cantile, Rv. 276514). In ogni caso, con valutazione insindacabile e non censurata, il Tribunale ha ritenuto il mero referto di pronto soccorso - cosi come presidiato nella riferibilità soggettiva del fattore causale - del tutto adeguato per la dimostrazione dei fatti, con conseguente irrilevanza, anche sotto tale profilo, della proposta censura.
Il primo motivo è, pertanto, inammissibile. 2.2. Il secondo motivo, con il quale si denuncia vizio della motivazione, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. Pur evocando la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., il ricorrente articola una censura involgente il vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), non deducibile in relazione ai reati di competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Fusini, Rv. 277417;
V. anche Sez. 5, n. 20877 del 23/04/2021, AMJAD, Rv. 281113). In ogni caso, il motivo concernente la valutazione probatoria è inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili alla violazione di legge, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con la proposta censura il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla attendibilità delle fonti di prova, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.
Sicchè il ricorso s'appalesa, da un lato, reiterativo di censure già razionalmente respinte e, dall'altro, finalizzato a richiedere a questa Corte una diretta rivalutazione dei fatti e delle prove.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Aless ndri