Ordinanza — n. 29235/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPasquale Mennella chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Genova ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede del 2 luglio 2017, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di tentato furto aggravato, rideterminato la pena. Il ricorso è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29235/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo, con il quale si censura il giudizio di comparazione tra l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e la recidiva, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. La Corte territoriale ha, sul punto, riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo la predetta attenuante in termini di equivalenza rispetto alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, mentre il ricorrente invoca un esito decisorio non consentito ai sensi dell'art. 69, u.c., cod. pen..
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNELLA PASQUALE nato a TORRE DEL GRECO il 06/01/1948 avverso la sentenza del 26/10/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pasquale Mennella chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Genova ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede del 2 luglio 2017, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di tentato furto aggravato, rideterminato la pena. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo, con il quale si censura il giudizio di comparazione tra l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e la recidiva, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. La Corte territoriale ha, sul punto, riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo la predetta attenuante in termini di equivalenza rispetto alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, mentre il ricorrente invoca un esito decisorio non consentito ai sensi dell'art. 69, u.c., cod. pen..
3. Il secondo motivo è del tutto aspecifico. Dalla stessa formulazione della censura, che si riferisce alla pena finale di mesi cinque di reclusione ed Euro 154 di multa, appare evidente trattarsi della medesima doglianza svolta con l'appello e accolta dalla Corte territoriale, che ha rideterminato la sanzione in mesi due di reclusione ed Euro 60 di multa.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l' 8 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Aless ndrina Tudino Stefm DEPOSITATA' IN CAN: -;•i A 2 7 ' G 2021