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Ordinanza — n. 29234/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding theft aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29234/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required for a legality challenge. The appellant merely criticized the application of the 'fraudulent means' aggravating circumstance without engaging with the factual reasoning or legal arguments presented by the lower courts. Consequently, the court upheld the conviction for theft and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 625 n. 2 c.p.: An appeal for legality is inadmissible if the grounds are generic and fail to explicitly articulate and argue the critical points regarding the facts or law underlying the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity legality challenge theft aggravating circumstance procedural costs testimone a discarico deposizioni attendibili difesa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 625 n. 2 c.p.
268822); ed il ricorrente si limita a censurare la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui "all'art. 625 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep.
Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019
pen.", omettendo di confrontarsi con l'avversata sentenza che ha, sul punto, fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale (Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Lazzari, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA CHRISTIAN nato a UDINE il 18/07/1980 avverso la sentenza del 18/10/2018 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Christian De Luca chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 10 giugno 2016, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto, aggravato ex art. 625, n. 2 cod. pen.. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è genericamente formulato. 2.1. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V.

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente si limita a censurare la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui "all'art. 625 n. 2 cod. pen.", omettendo di confrontarsi con l'avversata sentenza che ha, sul punto, fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale (Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Lazzari, Rv. 276924), in tema di furto, l'aggravante del "mezzo fraudolento" è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa. 2.2.

Dalle conformi sentenze di merito risulta, difatti, che l'imputato abbia sottratto la merce esposta per la vendita inducendo - mediante la fraudolenta prospettazíone d' interesse all'acquisto di articoli non immediatamente disponibili - l'addetto a lasciare il negozio sguarnito di vigilanza, approfittando del temporaneo allontanamento, in tal guisa giustificando incensurabilmente la sussistenza dell'aggravante. Nel resto, il ricorso prospetta la rivalutazione di elementi di fatto, estranei al sindacato rimesso in questa sede.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, V8 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ales ndrina Tudino Stefano Pallp- \ 1DEP T A I N C ;\ IA i 2 7