Ordinanza — n. 29233/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGiuseppe Mezzina chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bari ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 15 febbraio 2018 del Tribunale in sede, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di furto aggravato. Il ricorrente deduce, con unico motivo, l'omessa statuizione sulla "misura di sicurezza dell'obbligo di firma".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29233/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di furto aggravato. Il ricorrente deduce, con unico motivo, l'omessa statuizione sulla "misura di sicurezza dell'obbligo di firma".
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZZINA GIUSEPPE nato a MOLFETTA il 21/07/1974 avverso la sentenza del 28/09/2018 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giuseppe Mezzina chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bari ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 15 febbraio 2018 del Tribunale in sede, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di furto aggravato. Il ricorrente deduce, con unico motivo, l'omessa statuizione sulla "misura di sicurezza dell'obbligo di firma".
2. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconoscìuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero Rv. 273194, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
A tanto aggiungasi come il ricorrente rivolge censure a questioni non investite dai capi e dai punti della sentenza impugnata, non comprendendosi se l'impugnazione di legittimità si rivolga ad una misura di sicurezza, della quale non vi è traccia in atti; o, invece, alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che costituisce procedimento autonomo e distinto dal giudizio, con conseguente aspecificità della censura.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessa drina Tudino Sten Pal .DEPOSITATA IN CANCELLERIA