Ordinanza — n. 29232/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIURAR FLORENTINA nato il 06/05/1993 CALDARAR MONICA nato il 30/08/1992 avverso la sentenza del 29/05/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Perugia ha confermato la decisione impugnata, che ha affermato la responsabilità penale di Fiorentina Ciurar e Monica Caldarar per il reato di furto aggravato in concorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 571 cod. proc. pen, art. 311 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29232/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposti da soggetti non legittimati. 3.1. Le impugnazioni sono state presentate in data 17 gennaio 2019 personalmente dalle imputate, con atto autenticato nella firma dal difensore. L'art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, nel corpo dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen., che disciplina la impugnazione dell'imputato, ha, infatti, anteposto alla previsione secondo la quale "l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale..." la clausola di esclusione "Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,".
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIURAR FLORENTINA nato il 06/05/1993 CALDARAR MONICA nato il 30/08/1992 avverso la sentenza del 29/05/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Perugia ha confermato la decisione impugnata, che ha affermato la responsabilità penale di Fiorentina Ciurar e Monica Caldarar per il reato di furto aggravato in concorso.
2. Ricorrono avverso la sentenza personalmente le imputate, con unico atto, sottoscritto per autentica dal comune difensore.
3. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposti da soggetti non legittimati. 3.1. Le impugnazioni sono state presentate in data 17 gennaio 2019 personalmente dalle imputate, con atto autenticato nella firma dal difensore. L'art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, nel corpo dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen., che disciplina la impugnazione dell'imputato, ha, infatti, anteposto alla previsione secondo la quale "l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale..." la clausola di esclusione "Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,".
Il comma 55 del medesimo articolo ha, inoltre, soppresso nell'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che preclude la sottoscrizione del ricorso ai difensori non iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda personalmente,". Attraverso tale duplice incisione del dato normativo previgente, il legislatore della riforma ha, pertanto, inteso inequivocabilmente escludere la legittimazione dell'imputato a presentare personalmente ricorso per cassazione, attribuendo il monopolio della redazione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi ai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Permane, invece, per le impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione, la legittimazione personale dell'imputato alla presentazione delle stesse, contemplata dal testo, immutato sul punto, dell'art. 571 cod. proc. pen.. 3.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, nel decidere se la predetta previsione operi estensivamente, quale preclusione anche alle impugnazioni personali proposte ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., hanno affermato il principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Ed il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall imputato è inammissibile 'anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695, N. 48096 del 2018 Rv. 274221).
4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro ciascuna, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Aless drina Tudino Stefl 111?r" , DEPOSITATA IN