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Ordinanza — n. 29226/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds regarding the specific intent element of the crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29226/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the specific intent required for the crime. The appellant offered only generic and abstract criticisms of the lower court's reasoning without directly addressing the factual findings on the purpose of capturing acts and images. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement for explicit argumentation on the legal and factual bases of the decision.

Regesto Legislator

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Art. 617-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal for legal review is inadmissible if the grounds are not explicitly stated and argued, particularly when generic criticisms fail to confront the specific factual and legal reasons underpinning the contested judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds specific intent element abstract criticism rejection procedural requirement specificity deposizione inattendibile altri capi d'accusa testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 617-bis cod. pen.
Sabino Capriati chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 4 ottobre 2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 617-bis cod. pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 617-bis cod. pen
Sabino Capriati chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 4 ottobre 2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 617-bis cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
Sez. 5, n. 37557 del 12/05/2015, Sinisi, Rv. 265789
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIATI SABINO nato a BARI il 29/08/1990 avverso la sentenza del 04/10/2018 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TU DINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sabino Capriati chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 4 ottobre 2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 617-bis cod. pen..

2. Il ricorso è inammissibilmente formulato. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente si limita a dedurre vizio della motivazione quanto al dolo specifico, svolgendo generiche ed astratte critiche, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha dato atto della finalità di captazione ed acquisizione di atti, immagini e suoni, in violazione della riservatezza e libertà delle comunicazioni (Sez. 5, n. 37557 del 12/05/2015, Sinisi, Rv. 265789), configurando l'elemento soggettivo del reato nella proiezione finalistica richiesta dalla norma incriminatrice.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 aprile 2021 Il Consiglie estensore Il Presidente Aless drina Tudino , DEPOSITATA IN CANCELLERIA i