Ordinanza — n. 29162/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 3/10/2019 nei confronti di Hader Cancilla, di condanna alla pena di mesi sette di arresto per due violazioni della misura di prevenzione, unificate ai sensi dell'art. 81 cod. pen., commesse rispettivamente il 24/2/2016 alle ore 21.30 (decr. cit. 7/9/2016) ed il 25/4/2015 alle ore 21.55 (decr. cit. 22/9/2016), assolvendo l'imputato dalle residue contesta- zioni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 29162/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le censure rivolte alla negazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. sono manifestamente infondate, laddove censurano che la Corte territoriale non abbia valutato complessivamente tutte le peculiarità della fattispecie secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. Al contrario, la Corte di appello ha diffusamente esposto sul tema corrette argomentazioni in diritto, congruamente applicate alla duplice vicenda in esame, che escludono ogni possibilità di ritenere la reiterata violazione dell'obbligo di r permanenza nell'abiiazione durante le ore notturne come un'ipotesi bagatellare quanto al rilievo penale.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANCILLA HADER nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 3/10/2019 nei confronti di Hader Cancilla, di condanna alla pena di mesi sette di arresto per due violazioni della misura di prevenzione, unificate ai sensi dell'art. 81 cod. pen., commesse rispettivamente il 24/2/2016 alle ore 21.30 (decr. cit. 7/9/2016) ed il 25/4/2015 alle ore 21.55 (decr. cit. 22/9/2016), assolvendo l'imputato dalle residue contesta- zioni.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con richiesta preliminare di riunione del presente procedimento a quello n. 30586/2020 pendente dinanzi a questa Corte, dovendosi ravvisare un'ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. Specifica il ricorrente che tale richiesta è funzionale al riconoscimento della continuazione tra tutti i reati addebitati al Cancilla (ove non si ritenga di assolvere l'imputato dalle accuse) con conseguente rideterminazione della pena complessiva. Nel merito, si deduce violazione di legge con riferimento all'erronea negazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen., il cui riconoscimento viene chiesto direttamente a questa Corte essendo immediata- mente rilevabili dagli atti i presupposti applicativi, nonché per la negazione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta basato su motivi per un verso fattuali e confutativi, dall'altro generici per non essersi confrontati con le puntuali e corrette argomentazioni espresse dalla Corte territoriale. Preliminarmente la Corte non ritiene di disporre la riunione richiesta dal ricorrente, in quanto la finalità di riconoscere la continuazione tra i reati accertati con le sentenze impugnate nei distinti procedimenti non può essere vagliata in questa sede di legittimità, trattandosi di una tipica competenza del giudice di merito in sede esecutiva. 1.1.
Le censure rivolte alla negazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. sono manifestamente infondate, laddove censurano che la Corte territoriale non abbia valutato complessivamente tutte le peculiarità della fattispecie secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. Al contrario, la Corte di appello ha diffusamente esposto sul tema corrette argomentazioni in diritto, congruamente applicate alla duplice vicenda in esame, che escludono ogni possibilità di ritenere la reiterata violazione dell'obbligo di r permanenza nell'abiiazione durante le ore notturne come un'ipotesi bagatellare quanto al rilievo penale.
Pertanto, inammissibile è la conseguente pretesa che questa Corte, rivalutata in senso opposto a quello divisato dai giudici di merito la meditata affermazione del carattere di offensività delle ripetute violazioni, applichi direttamente l'invocata causa di esclusione della punibilità. 1.3. Quanto infine alla censura relativa alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, essa è parimenti destituita di fondamento, avendo l'impugnata sentenza reso adeguata motivazione sul punto, con il richiamo alla reiterazione delle violazioni in un arco di tempo apprezzabile ed alla negativa personalità dell'imputato, anche in considerazione dei plurimi precedenti penali per delitti in materia di sostanze stupefacenti e per resistenza.
Si deve qui aggiungere che non risulta allegato alcuno specifico elemento di meritevolezza del ricorrente, valorizzabile in senso a lui favorevole. Invero, in termini generali, l'esegesi di legittimità sul tema in esame afferma che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460;
Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440).
2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di Hader Cancilla deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Consi liere estensore Il Presidente Luigi Fabrizio Augusto Mancuso