Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29161/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29161/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29161/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTINO FRANCESCO nato a MONZA il 19/03/1977 avverso l'ordinanza del 21/10/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'assise d'appello di di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Fortino Francesco, finalizzata a ottenere la declaratoria d'illegittimità della pena inflitta a costui per il delitto di omicidio. Il trattamento sanzionatorio era stato determinato applicando l'aumento per la recidiva, nella misura di due terzi.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29161/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione aggravamento della pena revisione della sentenza penale remissione della pena tentato omicidio aggravato pentito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTINO FRANCESCO nato a MONZA il 19/03/1977 avverso l'ordinanza del 21/10/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'assise d'appello di di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Fortino Francesco, finalizzata a ottenere la declaratoria d'illegittimità della pena inflitta a costui per il delitto di omicidio. Il trattamento sanzionatorio era stato determinato applicando l'aumento per la recidiva, nella misura di due terzi.

2. Avverso questa ordinanza Fortino Francesco ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'applicazione della recidiva anzidetta non avendo il giudice a quo considerato che l'istante aveva beneficato dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, con la conseguenza che non si sarebbe potuto tenere presente l'anzidetta decispne di condanna neppure agli effetti penali e viepiù per l'applicazione della recidiva.

3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo alla preclusione maturatasi in funzione della omessa deduzione del tema in sede di cognizione. L'illegalità della pena che autorizza il giudice dell'esecuzione all'intervento in sede esecutiva è quella che realizza un trattamento sanzionatorio di decisa abnormità rispetto alla pena prevista dal sistema e non quella che genera una pura forma di illegittimità nella determinazione della sanzione che va dedotta in sede di merito e nell'affrontare la determinazione della pena stessa nel giudizio di cognizione.

Nel caso di specie l'omesso rilievo e la mancata devoluzione avverso la decisione che aveva inflitto la pena realizza una preclusione processuale non rivedibile in sede di esecuzione come ritenuto dal giudice adito. Il ricorso non si confronta compiutamente con la motivazione del provvedimento impugnato e deduce una questione già disattesa dal giudice di merito senza considerare criticamente gli argomenti svolti sul punto. Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in buona parte, nella mera riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta che sono state compiutamente valutate dal giudice dell'esecuzione con motivazione immune da vizi di coerenza e di logicità.

Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 aprile 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo Luigi Fabrizio Mancuso DEPOS IN , A