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Ordinanza — n. 29160/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29160/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29160/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSOURI HAZIM nato il 01/01/1997 avverso l'ordinanza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano confermava la decisione emessa dal Tribunale della medesima località il 4/7/2018 che aveva condannato Mansouri Hazim alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 13 comma 13, perché espulso alla frontiera faceva ritorno nel territorio dello Stato dopo appena un mese dall'eseguita espulsione senza autorizzazione prima del decorso di cinque anni, attraverso la frontiera di Ciampino atterrando all'aeroporto indicato.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29160/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata ha poi spiegato che il dolo fosse nella stessa condotta essendo al corrente il ricorrente della avvenuta espulsione ed essendosi rappresentato e avendo voluto un fatto in tutto conforme alla tipicità della norma di cui al reato ascritto. La motivazione implicita sulle ragioni della non applicabilità della causa di non punibilità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. si rinviene nei precedenti penali e nella declinazione di false generalità per operare il nuovo accesso sul territorio aspetti che escludevano nella sostanza il disvalore e la lesività minima.

Parole chiave

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rischio d'emigrazione persecuzione determinante per la fuga misura di allontanamento nel diritto degli stranieri sospensione dell'allontanamento motivo insorto dopo la fuga inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Ancora si doleva della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Esso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSOURI HAZIM nato il 01/01/1997 avverso l'ordinanza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano confermava la decisione emessa dal Tribunale della medesima località il 4/7/2018 che aveva condannato Mansouri Hazim alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 13 comma 13, perché espulso alla frontiera faceva ritorno nel territorio dello Stato dopo appena un mese dall'eseguita espulsione senza autorizzazione prima del decorso di cinque anni, attraverso la frontiera di Ciampino atterrando all'aeroporto indicato.

Avverso tale decisione, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione, Mansouri Hazim e lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata ritenuta illegittimità della condotta ascritta. Il Giudice di merito aveva in realtà ritenuto esistente il dolo del delitto in questione, là dove l'unico scopo dell' agire del ricorrente era stato quello di realizzare l'unità familiare. Ancora si doleva della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati.

Deve, in proposito, rilevarsi che sul primo motivo di ricorso questa Corte ha osservato che in tema di reato di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, l'irrogazione di una pena detentiva è conforme alla direttiva 2008/115/CE, come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia del 1 ottobre 2015 nel caso Celaj, che consente all'ordinamento statuale di adottare, secondo un criterio di progressività, differenti tipologie di sanzioni rispetto alle diverse cause di presenza irregolare sul territorio (Sez. 1, n. 49859 del 14/10/2015 Moussa, Rv. 265469).

La sentenza impugnata ha poi spiegato che il dolo fosse nella stessa condotta essendo al corrente il ricorrente della avvenuta espulsione ed essendosi rappresentato e avendo voluto un fatto in tutto conforme alla tipicità della norma di cui al reato ascritto. La motivazione implicita sulle ragioni della non applicabilità della causa di non punibilità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. si rinviene nei precedenti penali e nella declinazione di false generalità per operare il nuovo accesso sul territorio aspetti che escludevano nella sostanza il disvalore e la lesività minima.

Ciò con un ragionamento immune da censure e con cui il ricorso non si confronta. Quanto al ricongiungimento familiare il ricorso non è affatto autosufficiente limitandosi ad un mero richiamo del dato non supportato da alcun elemento concreto. Per queste ragioni, il ricorso, da un lato, risulta generico e, dall'altro, non risulta correlato ai motivi della decisione. Esso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/4/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente An nio Cairo e Luigi Fabrizio Mancuso ",z4 ry) '? D E P 75 S "