Ordinanza — n. 29159/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANZARITI SAVERIO nato a MILANO il 09/04/1973 avverso l'ordinanza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Catanzariti Saverio, finalizzata a ottenere l'esatta detrazione della quantificazione del presofferto e la declaratoria della preclusione del giudicato indotta su uno dei fatti che al contrario erano entrati nel cumulo esecutivo nei confronti dell'istante. Premetteva che la Corte di cassazione aveva annullato il provvedimento inizialmente reso in executivis sia sul tema del presofferto che su quello del giudicato e dell'applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 669 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29159/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANZARITI SAVERIO nato a MILANO il 09/04/1973 avverso l'ordinanza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Catanzariti Saverio, finalizzata a ottenere l'esatta detrazione della quantificazione del presofferto e la declaratoria della preclusione del giudicato indotta su uno dei fatti che al contrario erano entrati nel cumulo esecutivo nei confronti dell'istante. Premetteva che la Corte di cassazione aveva annullato il provvedimento inizialmente reso in executivis sia sul tema del presofferto che su quello del giudicato e dell'applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen.
Ciò posto il Giudice a quo riconsiderava i periodi di presofferto e esaminava il tema dell'identità del fatto tra le decisioni emesse dal Gip di Milano e d a quello di Forlì, per le condotte specificamente indicate nell'imputazione sub F 2. Avverso questa ordinanza Catanzariti Saverio ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione ai temi prospettati già nel primo incidente. Annota come il ricalcolo del persofferto era avvenuto sulla scorta del provvedimento di rettifica dell'ordine di esecuzione e insiste nell'accoglimento delle censure relative al giudicato su una parte delle condotte di cui al capo F della decisione del gip di Milano.
Nella specie sarebbe stata preclusa dal giudicato una nuova decisione sull'ultima condotta, concretizzata in un viaggio di trasporto di stupefacente. Il fatto storico giudicato dal gip di Forlì nella sostanza era lo stesso dell'ultimo viaggio giudicato a Milano (capo f) che consentiva di attestarne il tempus commissi delicti dal novembre 2012 al gennaio 2013 e non in relazione alla data del 6/1/2013 come aveva deciso la Corte territoriale.
3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Esso produce profili di censura già adeguatamente valutati e disattesi con corrette argomentazioni dal giudice di merito e, per altro verso, non risulta scandito da una critica analisi delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. La corte territoriale ha, invero, osservato che tutti i periodi di presofferto erano stati considerati. Oltre ai 270 giorni di liberazione anticipata erano stati correttamente computati e detratti mesi cinque giorni 20 dall'11/1/2013 al 30/6/2013; mesi sei giorni sette di reclusione dal 1/7/2013 al 7/1/2014, oltre ad anni due mesi 1 giorni 14 dall'8/1/2014 all'11/2/2016.
Si tratta di una indicazione precisa non confutata né smentita da allegazioni di segno contrario offerte dal ricorso. Quanto al tema del giudicato questa Corte di cassazione nel primo annullamento aveva rinviato il giudizio al primo giudice spiegando che la decisione non si potesse confrontare con il solo confronto tra i capi di imputazione, ma dovesse spingersi ad approfondire le motivazioni e le risultanze istruttorie sui fatti indicati dall'istante. Ebbene alla luce del vaglio anzidetto il Giudice a quo ha annotato come al capo F) della rubrica nella sentenza emessa dal Gip di Milano appartenevano tre diverse cessioni di sostanze stupefacenti corrispondenti a viaggi distinti compiuti il 25/11/2012, il 27/12/2012 e il 6/1/2013.
Il Gip di Milano aveva giudicato Catanzariti per quelle condotte e aveva indicato di avere piena consapevolezza della esistenza della di una ulteriore cessione dell'11/1/2013 per la quale il Catatnzariti era stato giudicato dal gip di Forlì, tanto che la sentenza relativa era stata prodotta da altro imputato e la difesa di Catanzariti inizialmente aveva anche chiesto l'unificazione per continuazione tra i diversi fatti per il vincolo della continuazione, istanza separatamente accolta il 20/7/2018. Ciò posto il ricorso non si correla in maniera critica con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi.
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna .ila( ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 aprile 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Anto io Cairo Luigi Fabrizio Mancuso