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Ordinanza — n. 29157/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29157/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29157/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVIGLIANITI NATALE nato a SAN LORENZO il 23/09/1970 avverso l'ordinanza del 30/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste rigettava il reclamo proposto nell'interesse di Paviglianiti Natale avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva a sua volta respinto il reclamo avverso la sanzione disciplinare di giorni quindici di esclusione dalle attività comuni non avendo rilevato violazioni formali e ribadendo il principio secondo cui il magistrato di sorveglianza non potesse sindacare aspetti di merito. Avverso tale ordinanza Paviglianiti Natale a mezzo del suo difensore ricorreva per cassazione, deducendo l'incongruità del giudizio compiuto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29157/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A parte la genericità della deduzione contenuta in ricorso si deve rilevare che il giudizio del Tribunale non è disarticolato dalla tesi a discarico opposta dal detenuto, smentita dalla relazione di servizio in atti e dalla ripresa audio-visiva che conferma come il primo a sferrare il colpo sia stato, appunto, Paviglianiti. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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sanzione disciplinare pene e misure procedura disciplinare militare personale carcerario atto sessuale con un detenuto sanzione disciplinare del notaio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVIGLIANITI NATALE nato a SAN LORENZO il 23/09/1970 avverso l'ordinanza del 30/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste rigettava il reclamo proposto nell'interesse di Paviglianiti Natale avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva a sua volta respinto il reclamo avverso la sanzione disciplinare di giorni quindici di esclusione dalle attività comuni non avendo rilevato violazioni formali e ribadendo il principio secondo cui il magistrato di sorveglianza non potesse sindacare aspetti di merito. Avverso tale ordinanza Paviglianiti Natale a mezzo del suo difensore ricorreva per cassazione, deducendo l'incongruità del giudizio compiuto.

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr.

Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Alla luce di questi parametri ermeneutici questa Corte osserva che il ricorso è fondato su motivi manifestamente infondati. Correttamente il Magistrato di sorveglianza prima e, poi, il Tribunale di sorveglianza hanno escluso che si potesse ritenere fondata la tesi del Paviglianiti che aveva aggredito un soggetto al pari detenuto, sferrandogli per primo un pugno, supportato da altri due compagni di detenzione. Come correttamente valutato e ritenuto dal Tribunale di sorveglianza, non avrebbe potuto operare una nuova valutazione di aspetti afferenti il merito (Sez 1, n. 56714 del 6/7/2017 Rv 271908).

A parte la genericità della deduzione contenuta in ricorso si deve rilevare che il giudizio del Tribunale non è disarticolato dalla tesi a discarico opposta dal detenuto, smentita dalla relazione di servizio in atti e dalla ripresa audio-visiva che conferma come il primo a sferrare il colpo sia stato, appunto, Paviglianiti. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 aprile 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente ArXtonio Cairo Luigi