Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29156/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against surveillance court order denying alternative detention measures due to lack of cooperation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29156/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Taranto surveillance court's refusal to grant alternative detention measures. The appellant argued that the information provided was insufficient to prove his inability to cooperate with judicial authorities, citing gaps in the dossier regarding his relationship with organized crime. The court rejected these claims, noting that the appellant's defense offered only a generic summary without specific factual arguments to support the alleged deficiencies in the original decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 58-ter legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a surveillance court order denying alternative detention measures is inadmissible if the appellant fails to provide a detailed factual and legal exposition supporting the claim of impossibility to cooperate, offering only a generic reconstruction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
alternative detention measures collaboration with judicial authorities surveillance court order inadmissible appeal organized crime cooperation procedural inadmissibility penitentiary benefits riesame della curatela

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 58-ter law of 26 July 1975, no. 354
collaborazione inesigibile ai sensi dell'art. 58-ter legge 26 luglio 1975, n.
Art. 616 of the Code of Criminal Procedure
Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 416 bis cod. pen
Il provvedimento del tribunale del riesame a carico del Greco era stato superato dalla sentenza di condanna quanto al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO ANDREA nato a COSENZA il 23/08/1976 avverso l'ordinanza del 25/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto dichiarava inammissibile la domanda avanzata nell'interesse di Greco Andrea finalizzata ad ottenere le misure alternative alla detenzione annotando come essa invocazione postulasse l'attività di collaborazione con l'Autorità giudiziaria ovvero la cd. collaborazione inesigibile ai sensi dell'art. 58-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, essendo detenuto l'istante per delitti di prima fascia di cui all'ad 4 bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Era stato infatti Greco Andrea condannato dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro in data 18/12/2017 alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione per la partecipazione a clan mafioso di cui all'alt 416-bis cod. pen.

2. Avverso tale ordinanza Greco Andrea ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore, eccependo vizio di motivazione, in relazione all'incongruità della valutazione dei presupposti indispensabili per il riconoscimento della cd. collaborazione impossibile e per l'accertamento incidentale funzionale alla concessione dei benefici penitenziari. In particolare le informazioni trasmesse non erano complete e quelle disponibili risultavano inidonee a costruire un quadro appagante sull'esigibilità della collaborazione ritenuta possibile da parte di Greco.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, evidenziarsi che i motivi posti a sostegno dell'impugnazione proposta da Greco Andrea non risultano supportati da una analitica esposizione delle ragioni di fatto e dei presupposti di diritto che sorreggono il ricorso, alle quali il ricorrente si richiama nell'ambito di una ricostruzione sommaria e generica della sottostante vicenda giurisdizionale. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha premesso che la difesa aveva richiesto la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale o della semilibertà.

La motivazione è immune da censure e non ricorrevano le condizioni per postulare che Greco versasse in una condizione di soggetto in impossibilità di collaborare o che avesse interrotto i rapporti con la criminalità organizzata. Il provvedimento del tribunale del riesame a carico del Greco era stato superato dalla sentenza di condanna quanto al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. e le stesse informazioni trasmesse dalla DDA di Catanzaro non indicavano elementi da cui poter desumere le collaborazione o il ravvedimento dell'istante. Emergeva, piuttosto, che costui si era trovato nella condizione di apportare un contributo informativo utile e significativo per le responsabilità nel fatto associativo e per i reati connessi.

Né il ricorso, richiamando le lacune informative relative ai rapporti di P.S., indica in che misura esse sarebbero state decisive, ai fini della decisione o allega fatti o elementi che possano in concreto e seriamente smentire il ragionamento posto in essere dal Tribunale di sorveglianza. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma 15 aprile 2021. Il Cons