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Ordinanza — n. 29155/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29155/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29155/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVINI ANNUNZIATO nato a DESIO il 18/04/1969 avverso l'ordinanza del 15/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari dichiarava inammissibile la domanda avanzata nell'interesse di Bovini Annunziato finalizzata ad ottenere le misure alternative alla detenzione annotando come essa invocazione postulasse l'attività di collaborazione con l'Autorità giudiziaria ovvero la cd. collaborazione inesigibile ai sensi dell'art. 58-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, essendo detenuto l'istante per delitti di prima fascia di cui all'art 4 bis L. 26 luglio 1975, n. 354.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29155/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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revoca della liberazione condizionale messa in libertà provvisoria scarcerazione svincolo della cittadinanza abbandono del procedimento penale revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVINI ANNUNZIATO nato a DESIO il 18/04/1969 avverso l'ordinanza del 15/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari dichiarava inammissibile la domanda avanzata nell'interesse di Bovini Annunziato finalizzata ad ottenere le misure alternative alla detenzione annotando come essa invocazione postulasse l'attività di collaborazione con l'Autorità giudiziaria ovvero la cd. collaborazione inesigibile ai sensi dell'art. 58-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, essendo detenuto l'istante per delitti di prima fascia di cui all'art 4 bis L. 26 luglio 1975, n. 354.

Avverso tale ordinanza Bovini Annunziato ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore, eccependo vizio di motivazione, in relazione all'incongruità della valutazione dei presupposti indispensabili per il riconoscimento della cd. collaborazione impossibile e per l'accertamento incidentale funzionale alla concessione dei benefici penitenziari. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, evidenziarsi che i motivi posti a sostegno dell'impugnazione proposta da Bovini Annunziato non risultano supportati da una analitica esposizione delle ragioni di fatto e dei presupposti di diritto che sorreggono il ricorso, alle quali il ricorrente si richiama nell'ambito di una ricostruzione sommaria e generica della sottostante vicenda giurisdizionale.

Nel caso di specie, inoltre, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto con motivazione immune da censure che non ricorressero le condizioni per postulare che Bovini avesse intrapreso un'attività di collaborazione diretta con l'Autorità giudiziaria, né che ricorressero le condizioni per affermare l'esistenza della cd. collaborazione inesigibile. In questa logica si è valorizzato il particolare che il Bovini risultava aver in maniera generica enucleato una impossibilità della sua collaborazione, là dove vi erano ancora spazi per la conoscenza dei fatti oggetto di giudizio, pur a fronte dello scioglimento del gruppo associativo.

Del resto, anche l'eventuale dissoluzione dell'associazione non risulterebbe di per sé ostativa alla invocata collaborazione impossibile, specie emergendo segmenti dei fatti di reità inesplorati e pur alla luce della celebrazione del giudizio con rito abbreviato. Non è, invero, quel rito l'elemento che permette di sovrapporre due valutazioni diverse. L'una, infatti, è di carattere strettamente processuale e riguarda i soli atti utilizzabili ai fini della decisione, così segnando l'impiego di essi ai fini della decisione in cognizione. L'altra ha valenza sostanziale-esecutiva e concerne, appunto, tutto ciò che, non chiarito nel giudizio di merito, sarebbe possibile spiegare in quello di sorveglianza, anche a carico di terzi, invocando de residuo, la cd. collaborazione inesigibile.

Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma 15 aprile 2021. Il Conigliere estensore Il Presidente Antoni Caino I rw t-Q-A rb- E. P 17, igi Fabrizio Mancuso IN