Ordinanza — n. 29154/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISTRETTA STEFANO nato a GELA il 31/07/1992 avverso l'ordinanza del 09/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova rigettava la richiesta dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di Mistretta Stefano e dichiarava non doversi provvedere in ordine alla semilibertà. Dava atto il Tribunale della sorveglianza della condizione di invalido al 50% dell'istante dei pregiudizi a carico sin dal 2011 oltre che di recenti denunce (2019), elementi che consolidavano una prognosi negativa sul rischio di recidiva e che imponevano l'esclusione della misura invocata. Piuttosto riteneva il Giudice adito di poter concedere la misura della detenzione domiciliare.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29154/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova rigettava la richiesta dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di Mistretta Stefano e dichiarava non doversi provvedere in ordine alla semilibertà. Dava atto il Tribunale della sorveglianza della condizione di invalido al 50% dell'istante dei pregiudizi a carico sin dal 2011 oltre che di recenti denunce (2019), elementi che consolidavano una prognosi negativa sul rischio di recidiva e che imponevano l'esclusione della misura invocata. Piuttosto riteneva il Giudice adito di poter concedere la misura della detenzione domiciliare.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISTRETTA STEFANO nato a GELA il 31/07/1992 avverso l'ordinanza del 09/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova rigettava la richiesta dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di Mistretta Stefano e dichiarava non doversi provvedere in ordine alla semilibertà. Dava atto il Tribunale della sorveglianza della condizione di invalido al 50% dell'istante dei pregiudizi a carico sin dal 2011 oltre che di recenti denunce (2019), elementi che consolidavano una prognosi negativa sul rischio di recidiva e che imponevano l'esclusione della misura invocata. Piuttosto riteneva il Giudice adito di poter concedere la misura della detenzione domiciliare.
2. Avverso tale ordinanza Mistretta Stefano, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti perla concessione della misura invocata in luogo della detenzione domiciliare concessagli, presupposti che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati e, soprattutto, generici. Questa Corte osserva che il ricorso non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali.
Il Tribunale, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, evidenziando in particolare la vicenda inerente ai pregiudizi a carico del Mistretta oltre che le condizioni di disagio sociale e lavorativo (disoccupato) dell'istante che non gli avrebbero permesso di fruire di una misura come quella invocata. Il ricorso non si confronta con questo dato, essenziale nella logica strutturale del provvedimento impugnato. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente A nio Cairo Luigi Fa rizio Mancuso i_ I CLQA LA^ hum,<AAA, hDEp ,, IN CI,