Ordinanza — n. 29153/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUADAGNO VINCENZO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 19/03/1981 avverso l'ordinanza del 13/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di liberazione condizionale presentata da Guadagno Vincenzo, sulla base di una valutazione di incompatibilità del suo percorso rieducativo con il beneficio penitenziario richiesto ritenendolo non ancora pienamente maturo. Avverso tale ordinanza il Guadagno, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione condizionale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, che non teneva conto del comportamento mantenuto dal condannato durante l'esecuzione della pena. Del resto si trattava di un tentato omicidio commesso in danno di altro appartenente a gruppo camorristico, per il quale era stato improprio richiamare possibili condotte riparatorie o risarcitorie, senza l'indicazione di esse e senza considerare che la condotta posta in essere non aveva prodotto nessun danno da risarcire. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati, e non scanditi dalle necessarie critiche al provvedimento impugnato. Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso del Guadagno, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione dell'invocata liberazione condizionale, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Roma. Nell'ordinanza impugnata, invero, venivano correttamente valutati gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, evidenziandosi in particolare che nei confronti del Guadagno era già stata rigettata l'istanza precedente, proposta nel 2018, di cui quella in esame era reiterazione. Questi dati dunque indicevano a ritenere che non fossero ancora maturate le condizioni per la concessione del beneficio invocato. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente ptonio Ca.) ir,o \ /D E p -, -,-------Lpigi Fabrizio Mancuso UV1A,: e IN A i i i
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29153/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di liberazione condizionale presentata da Guadagno Vincenzo, sulla base di una valutazione di incompatibilità del suo percorso rieducativo con il beneficio penitenziario richiesto ritenendolo non ancora pienamente maturo. Avverso tale ordinanza il Guadagno, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione condizionale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, che non teneva conto del comportamento mantenuto dal condannato durante l'esecuzione della pena. Del resto si trattava di un tentato omicidio commesso in danno di altro appartenente a gruppo camorristico, per il quale era stato improprio richiamare possibili condotte riparatorie o risarcitorie, senza l'indicazione di esse e senza considerare che la condotta posta in essere non aveva prodotto nessun danno da risarcire. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati, e non scanditi dalle necessarie critiche al provvedimento impugnato. Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso del Guadagno, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione dell'invocata liberazione condizionale, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Roma. Nell'ordinanza impugnata, invero, venivano correttamente valutati gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, evidenziandosi in particolare che nei confronti del Guadagno era già stata rigettata l'istanza precedente, proposta nel 2018, di cui quella in esame era reiterazione. Questi dati dunque indicevano a ritenere che non fossero ancora maturate le condizioni per la concessione del beneficio invocato. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente ptonio Ca.) ir,o \ /D E p -, -,-------Lpigi Fabrizio Mancuso UV1A,: e IN A i i i