Ordinanza — n. 29150/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOKHTAR HUSSEIN HELAL HASSAN nato il 25/11/1999 avverso l'ordinanza del 26/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Milano rigettava il reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza con cui era stata negata la liberazione anticipata a Mokhtar Hussein Helal Hassan Hassei. In particolare relativamente al semestre compreso tra il 4/10/2019 e il 3/4/2020 il beneficio non era stato riconosciuto per la segnalazione relativa alla partecipazione dell'anzidetto Mokhtar alla rivolta avvenuta 1'8/3/2020 nella struttura penitenziaria di Pavia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29150/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso non si confronta adeguatamente con questo aspetto e va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOKHTAR HUSSEIN HELAL HASSAN nato il 25/11/1999 avverso l'ordinanza del 26/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Milano rigettava il reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza con cui era stata negata la liberazione anticipata a Mokhtar Hussein Helal Hassan Hassei. In particolare relativamente al semestre compreso tra il 4/10/2019 e il 3/4/2020 il beneficio non era stato riconosciuto per la segnalazione relativa alla partecipazione dell'anzidetto Mokhtar alla rivolta avvenuta 1'8/3/2020 nella struttura penitenziaria di Pavia.
2. Avverso tale ordinanza Mokhtar Hussein Helal Hassan Hassan, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto, che era stato valutato dal Tribunale di sorveglianza con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, che non teneva conto delle finalità rieducative della misura richiesta. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati e risultando intrinsecamente generico e non scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso presentato, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito dei presupposti per la concessione dei benefici penitenziari richiesti, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza. Nel provvedimento impugnato, invero, risultano correttamente valutati gli elementi agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, evidenziandosi, in particolare, che la condotta indicata - rielaborata dal Giudice a quo - ha indotto a ritenere insussistente la partecipazione all'opera di rieducazione, in ragione della gravità della condotta tenuta anche dal detenuto che si indica era salito sul tetto della struttura e che lanciava oggetti e calcinacci, oltre ad aver minacciato di morte gli agenti di polizia penitenziaria, in occasione della protesta per le scelte assunte dalla Direzione della struttura per far fronte all'emergenza Covid 19.
Il ricorso non si confronta adeguatamente con questo aspetto e va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ancìonio Cairo Luigi Fabrizio Mancuso t 0_1 ,DEP I