Ordinanza — n. 29147/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIARDELLI GUGLIELMO nato a NAPOLI il 30/09/1975 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Lodi il 27/11/2019 che aveva condannato Ricciardelli Guglielmo, all'esito del celebrato giudizio con il rito abbreviato, alla pena di mesi quattro giorni quindici di arresto, per il reato di cui all'art. 73 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, poiché sottoposto alla rrìssura della sorveglianza speciale di P.S. si poneva alla guida privo di patente di guida perché sospesagli.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29147/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Lodi il 27/11/2019 che aveva condannato Ricciardelli Guglielmo, all'esito del celebrato giudizio con il rito abbreviato, alla pena di mesi quattro giorni quindici di arresto, per il reato di cui all'art. 73 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, poiché sottoposto alla rrìssura della sorveglianza speciale di P.S. si poneva alla guida privo di patente di guida perché sospesagli.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIARDELLI GUGLIELMO nato a NAPOLI il 30/09/1975 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Lodi il 27/11/2019 che aveva condannato Ricciardelli Guglielmo, all'esito del celebrato giudizio con il rito abbreviato, alla pena di mesi quattro giorni quindici di arresto, per il reato di cui all'art. 73 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, poiché sottoposto alla rrìssura della sorveglianza speciale di P.S. si poneva alla guida privo di patente di guida perché sospesagli.
2. Ricorre per cassazione Ricciardelli Guglielmo, a mezzo del difensore di fiducia e lamenta il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. non avendo dato conto il giudice territoriale del ragionamento e dei criteri che aveva seguito per la determinazione della pena inflitta e delle ragioni che avevano indotto a disattendere la richiesta di concessione delle anzidette circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile essendo affidato a motivi manifestamente infondati e risultando articolate doglianze esclusivamente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio che, al contrario, risulta correttamente determinato. Il Giudice territoriale ha, infatti, tenuto presente la gravità del fatto e spiegato che le invocate circostanze attenuanti non si potessero concedere proprio in ragione dei numerosi precedenti penali di Ricciardelli e poiché nella specifica vicenda processuale non emergevano elementi che avrebbero permesso di concedere gli elementi circostanziali anzidetti.
Le doglianze sviluppate, dunque, non si correlano alla specifica motivazione. Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso, nella specie, è manifestamente infondato sviluppando questioni di puro merito sanzionatorio. Gli elementi evidenziati, dunque, rendono inammissibile il ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 11 15 aprile 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo Luigi Fabrizio Mancuso k