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Ordinanza — n. 29145/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29145/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29145/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI PASQUALE PIERPAOLO nato a BARLETTA il 29/06/1974 avverso l'ordinanza del 20/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano disponeva la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a Grimaldi Pasquale Pierpaolo, dando atto della violazione posta in essere e delle denuncia presentata dalla persona offesa che reputava incompatibile con la misura in atto e con la sua ulteriore prosecuzione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29145/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso non si confronta con questo dato, essenziale nella logica strutturale del provvedimento impugnato. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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assenza di persecuzione revoca della qualità di rifugiato revoca della sospensione condizionale domanda di revisione dell'asilo abbandono del procedimento penale procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI PASQUALE PIERPAOLO nato a BARLETTA il 29/06/1974 avverso l'ordinanza del 20/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano disponeva la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a Grimaldi Pasquale Pierpaolo, dando atto della violazione posta in essere e delle denuncia presentata dalla persona offesa che reputava incompatibile con la misura in atto e con la sua ulteriore prosecuzione.

2. Avverso tale ordinanza il Grimaldi Pasquale Pierpaolo, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca della misura alternativa alla detenzione concessagli, presupposti che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, che non teneva conto del fatto che la condotta non metteva in discussione la finalità della misura e che non si sarebbe ammessa revoca sic et simpliciter.

Nell'interesse del Grimaldi si è annotato ancora come il tribunale avrebbe potuto d'ufficio procedere alla sostituzione della misura con quella della semilibertà. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati e, soprattutto, generici. Questa Corte osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

Il Tribunale, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, evidenziando in particolare la vicenda inerente alla condanna del Grimaldi, per il reato di atti persecutori, oltre che alla reiterazione della condotta verso la persona offesa, ammessa dallo stesso ricorrente. Manifestamente infondati risultano anche i rilievi sulla mancata decisione di sostituire d'ufficio la misura revocata con quella della semilibertà, alla luce della intervenuta remissione della querela.

Si è, invero, ricondotta anche ad un possibile timore di subire ulteriori vessazioni, la scelta della persona offesa di perseverare nella sua decisione di non perseguire il ricorrente. Questi elementi a parte la manifesta infondatezza della deduzione secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto procedere d'ufficio a soluzione siffatta hanno indotto il Giudice a quo a revocare in integrum la misura in atto stimata inidonea a realizzare l'effetto del reinserimento e a non ritenere che si potesse accedere ad altre misure che avrebbero postulato lo status libertatis di Grimaldi.

Il ricorso non si confronta con questo dato, essenziale nella logica strutturale del provvedimento impugnato. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente A onio Cairo Luigi Fabrizio Mancuso CA-11.1.4"4.49 .DEPo