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Ordinanza — n. 29144/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the execution judge's payment plan modification favors the defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29144/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the execution judge's decision to install monthly payment installments for the fine constitutes a favorable measure rather than a revocation of the suspended sentence. The appellant argued that the execution judge lacked competence to modify the conditions of the suspended sentence, but the court found no actual change to the suspension terms occurred. Since the modification only altered payment modalities without altering the underlying obligation, the appeal lacked standing and offered no favorable legal effect.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the contested measure by the execution judge does not modify the substantive conditions of the suspended sentence but rather implements a favorable payment plan for the civil debt.

Parole chiave

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suspended sentence execution payment plan modification standing to appeal favorable measure inadmissible appeal civil debt rateization judicial competence pagamento a rate

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 600 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGROSSO FEDERICO GIOVANNI nato a TORINO il 17/04/1991 avverso l'ordinanza del 19/10/2020 del TRIBUNALE di IVREAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice dell'esecuzione, adito su istanza del P.M., che intendeva ottenere la revoca del benficio della sospensione condizionale della pena concesso a Ingrosso Federico Giovanni, per inadempimento dell'obbligazione pecuniaria relativa all'omesso versamento in favore di Roggi Davide della somma di 70.000 euro, rateizzava l'anzidetto importo in rate mensili da 600 euro ciascuna.

2. Avverso questa ordinanza Ingrosso Federico Giovanni ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, assumendo che non fosse di competenza del giudice dell'esecuzione l'intervento a modifica della condizione inerente la sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo alla premessa secondo cui, affinché possa articolarsi impugnazione avverso un provvedimento occorre avere interesse. Nella specie il ricorso tende a ottenere affermazione di principi in concreto non favorevoli al ricorrente. Del resto, nella specie non è stata modificata la condizione apposta alla sospensione condizionale della pena, da parte del giudice dell'esecuzione, né si è provveduto alla revoca del beneficio concesso all'Ingrosso in cognizione.

Piuttosto, in ragione delle dedotte condizioni economiche si è sostanzialmente provveduto alla rateizzazione della prestazione civile, tenendo ferma la corresponsione dei 70.000 euro, ed incidendo sulle sole modalità di versamento, dilazionate in rate identiche da 600 euro, in luogo delle originarie dieci rate anche fissate dal Giudice della cognizione. Si intende come non ricorrano, pertanto, effetti favorevoli dal chiesto annullamento del provvedimento e come al contrario la rateizzazione ex se realizzi un effetto di favore per il ricorrente.

Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Agi ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 aprile 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente ntonio Cairo Luigi Fabrizio Mancuso 3DEPC,h5U I