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Ordinanza — n. 29143/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming life sentence violates EU rights and rehabilitation principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29143/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Antonio Aparo's cassation appeal inadmissible for manifestly unfounded and generic grounds. Aparo argued that the life sentence violated the principle of rehabilitation and the ECHR, citing Article 78 of the Penal Code, while the lower court applied Article 73 for cumulative offenses exceeding 24 years. The court rejected these claims by affirming that the specific rule for cumulative crimes does not conflict with general sentencing principles and that the life sentence remains compatible with constitutional and international obligations.

Regesto Legislator

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Art. 78 cod. pen.; Art. 73 cod. pen.: The specific provision allowing life imprisonment for cumulative offenses exceeding 24 years does not violate the principle of rehabilitation or the ECHR, as it ensures access to alternative detention and conditional release.

Parole chiave

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life sentence validity cumulative offenses rule principle of rehabilitation ECHR compatibility cassation inadmissibility Italian Penal Code conditional release riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 78 cod. pen.
D'altro canto, la specifica previsione posta dall'art. 78 cod. pen. risulta fortemente compromessa dalla previsione dell'art.
Art. 73 cod. pen.
risulta fortemente compromessa dalla previsione dell'art. 73 cod. pen. che prevede in ipotesi di cumulo di sanzioni non inferiori a 24 anni la sostituzione con la pena dell'ergastolo.
Art. 616 cod. proc. pen.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 78 cod. pen
D'altro canto, la specifica previsione posta dall'art. 78 cod. pen.
art. 73 cod. pen
risulta fortemente compromessa dalla previsione dell'art. 73 cod. pen.
art. 78 c.p
Non può, infatti, negarsi che tra le due discipline in esame -quella di cui all'art. 78 c.p., portatore di un criterio moderatore e con esso di un limite massimo di pena espiabile in costanza di concorso di reati inseriti e considerati nell'ambito di un cumulo giuridico e quella di cui all'art.
art. 73 c.p
Palese infatti la natura del rapporto intercorrente tra le due norme, data dal carattere speciale dell'art. 73 c.p., comma 2 rispetto alla disciplina di carattere generale articolata invece dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 1, nr. 6560 del 18/01/2011, Cono
Cass., Sez. 1, 17/06/1991, Gerace
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APARO ANTONIO nato a SOLARINO il 01/10/1958 avverso l'ordinanza del 11/11/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'assise d'appello di Catania rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Aparo Antonio di conversione della pena dell'ergastolo in quella della reclusione di anni trenta.

2. Ricorre per cassazione, Aparo Antonio, con il ministero del difensore di fiducia, e lamenta la violazione del principio di rieducazione della pena e della CEDU per la parte in cui non si prevede che la pena perpetua sia contraria ai principi posti dalla indicata Convenzione ed alla finalità precipua della rieducazione, cui ogni pena criminale deve assolvere. D'altro canto, la specifica previsione posta dall'art. 78 cod. pen. risulta fortemente compromessa dalla previsione dell'art. 73 cod. pen. che prevede in ipotesi di cumulo di sanzioni non inferiori a 24 anni la sostituzione con la pena dell'ergastolo.

3. Il ricorso è inammissibile essendo affidato a motivi manifestamente infondati e per più versi caratterizzati da intrinseca genericità e aspecificità. 3.1. Il ricorso si caratterizza per l'articolazione di doglianze esclusivamente sulla determinazione astratta del trattamento sanzionatoti° e di critica alla previsione legislativa della sostituzione della pena temporanea con quella perpetua nei casi previsti dall'art. 73 cod. pen. Il provvedimento impugnato, al contrario evidenzia l'esistenza degli istituti che rendono comunque l'ergastolo compatibile con i principi cui risulta ispirata la Costituzione e la CEDU ed essenzialmente con il principio di rieducazione.

Ciò considerando che l'ergastolo anche come pena perpetua assicura l'accesso al soggetto a forme alternative di detenzione e alla possibilità dell'eventuale liberazione condizionale. Questa Corte (Sez. 1, nr. 6560 del 18/01/2011, Cono, Rv. 249801) ha avuto modo di spiegare che il limite massimo di trenta anni di reclusione, previsto per il caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee, non si applica nella ipotesi in cui concorrano più delitti per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, valendo, nella specie, la regola dell'applicazione dell'ergastolo (Cass., Sez. 1, 17/06/1991, Gerace, rv. 187688).

Tale regola ermeneutica è generalmente condivisa. Non può, infatti, negarsi che tra le due discipline in esame -quella di cui all'art. 78 c.p., portatore di un criterio moderatore e con esso di un limite massimo di pena espiabile in costanza di concorso di reati inseriti e considerati nell'ambito di un cumulo giuridico e quella di cui all'art. 73, comma 2, disciplinante invece una ipotesi specifica e cioè quella in cui concorrono più delitti per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni (ipotesi in cui la pena da applicare può superare il limite di cui alla norma anzidetta giacché è stata dal legislatore individuata nella pena dell'ergastolo)- non sussista incompatibilità alcuna.

Palese infatti la natura del rapporto intercorrente tra le due norme, data dal carattere speciale dell'art. 73 c.p., comma 2 rispetto alla disciplina di carattere generale articolata invece dall'art. 78 c.p.. Diversamente opinando infatti, a parte l'evidente logica sistematica complessiva desumibile dalla lettura indicata dalla Corte, si perverrebbe alla singolare conseguenza che mai la disciplina di cui all'art. 73 c.p., comma 2 troverebbe applicazione. Conclusivamente, non ricorrono, nel caso in esame, preclusioni ostative all'intervento del P.M. per l'adozione di un cumulo di pene concorrenti sostitutivo di provvedimenti di cumulo in precedenza adottati in relazione alla stessa posizione detentiva ed ai medesimi reati ed è legittima l'applicazione, nella fattispecie, della disciplina di cui all'art. 73 c.p., comma 2,.

Le doglianze sviluppate, dunque, non si correlano alla specifica motivazione e sviluppano deduzioni afferenti il puro merito sanzionatorio la cui valutazione compete al legislatore che nella specie ha fissato un criterio di cumulo giuridico non improntato a puro arbitrio, ma avente una logica naturale di sistema. Gli elementi evidenziati, dunque, rendono inammissibile l'impugnazione. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 aprile 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cai