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Ordinanza — n. 29141/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for execution suspension when defendant is already detained for another crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29141/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to suspend a short custodial sentence execution. The appellant argued that being detained for a different crime should render him 'free' under Article 656 of the Code of Criminal Procedure, but the court found this reasoning contradicted established case law. The court ruled that the suspension measure is designed to prevent entry into prison and therefore cannot apply to individuals already incarcerated for another title.

Regesto Legislator

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Art. 656, comma 5 cod. proc. pen.; The suspension of execution of a short custodial sentence does not apply to a convicted person who is already detained in prison for the execution of another penalty.

Parole chiave

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suspension of execution already detained custodial sentence inadmissible appeal Article 656 Code of Criminal Procedure prison entry prevention sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 656, comma 5 cod. proc. pen.
267325) La sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, dunque, prevista dall'art. 656, comma quinto cod.proc.pen., non opera nei confronti del condannato che, al momento della esecuzione di tale pena, si trovi già detenuto in carcere, in espiazione di altro titolo.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 29940 del 29/10/2015
Sez. 1, n. 24918 del 27/05/2009
Sez. 4, n. 18362 del 22/03/2007
244E52; Sez. 4, n. 18362 del 22/03/2007, Guarnieri Rv.
Sez. 5, n. 12620 del 02/03/2006
236413; Sez. 5, n. 12620 del 02/03/2006, Casula, Rv.
Sez. 1, n. 6779 del 25/01/2005
234547; Sez. 1, n. 6779 del 25/01/2005, Salvatore, Rv.
Sez. 1, n. 4845 del 27/01/2005
Sez. 1, n. 4845 del 27/01/2005„ Errico, Rv.
Sez. 1, n. 8720 del 03/12/2003
230963; Sez. 1, n. 8720 del 03/12/2003, dep.
Sez. 4, n. 1524 del 03/03/2000
228157; Sez. 4, n. 1524 del 03/03/2000, Costanza S, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAINERI ANTONINO nato a CATANIA il 17/11/1994 avverso l'ordinanza del 25/11/2020 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, adito su istanza di Ra;ffleri Antonino, respingeva la richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione in atto a suo carico. Osservava che l'istante era già detenuto per altra causa e che non sussistessero le condizioni per la invocata sospensione ai sensi dell'ad 656 comma 5 cod. pen.

2. Avverso questa ordinanza Ranieri Antonio ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, assumendo che il detenuto essendo in esecuzione per altra causa dovesse essere ritenuto "libero" per il titolo sopravvenuto, e per il quale era stata disposta la misura degli arresti domiciliari. Contrariamente sia il P.M. che il Giudice dell'esecuzione avevano proceduto al cumulo della pena ulteriore di un anno di reclusione disponendo la prosecuzione in regime carcerario.

3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo all'orientamento orami consolidato della giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez.1 29940 del 29/10/2015 Cc. (dep. 14/07/2016), Di Marzo, Rv. 267325) La sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, dunque, prevista dall'art. 656, comma quinto cod.proc.pen., non opera nei confronti del condannato che, al momento della esecuzione di tale pena, si trovi già detenuto in carcere, in espiazione di altro titolo.

La sospensione invocata, pertanto, non può operare nel caso di specie nei confronti del condannato che, al momento dell'esecuzione di tale pena, si trovi già detenuto in carcere in espiazione di pena irrogata per altro titolo, essendo tale istituto volto, in sostanza, a impedire l'ingresso in carcere di quanti possano fruire di misure alternative che evitano l'ingresso in istituto (Sez. 1, n. 24918 del 27/05/2009, Di Marzo, Rv. 244E52; Sez. 4, n. 18362 del 22/03/2007, Guarnieri Rv. 236413; Sez. 5, n. 12620 del 02/03/2006, Casula, Rv. 234547; Sez. 1, n. 6779 del 25/01/2005, Salvatore, Rv. 232938;

Sez. 1, n. 4845 del 27/01/2005„ Errico, Rv. 230963; Sez. 1, n. 8720 del 03/12/2003, dep. 2004, Raffio, Rv. 228157; Sez. 4, n. 1524 del 03/03/2000, Costanza S, Rv. 216477). Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 aprile 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente A tonio Cairo , Luigi Fabrizio Mancuso VL1 'y,t