Italian Supreme Court dismisses appeal against parole denial due to new drug crime post-release.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay court costs and a fine. The petitioner argued that the lower court's reasoning was contradictory and failed to consider alternative interpretations of rehabilitation requirements. The court rejected this, affirming that a new drug offense immediately after release invalidates the entire rehabilitation process and justifies denying early release.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Supreme Court holds that a new serious crime committed shortly after release demonstrates a lack of genuine rehabilitation, rendering the lower court's denial of early release legally sound and the appeal inadmissible for being generic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJINI LEONARD nato il 13/05/1977 avverso l'ordinanza del 21/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Venezia rigettava il reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza con cui era stata negata la liberazione anticipata a Gjini Leonard. In particolare relativamente ad un serie di semestri intervallati dalla liberazione del detenuto, per decorrenza termini, si era appurato che in libertà Gjini aveva commesso ulteriore e nuovo delitto per il quale gli era stata inflitta la pena di sei anni di reclusione.
2. Avverso tale ordinanza Gjini Leonard ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto, che era stato valutato dal Tribunale di sorveglianza con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, che non teneva conto delle finalità rieducative della misura richiesta, essendo piuttosto permessa una lettura alternativa della stessa giurisprudenza consolidatasi sul punto che tenesse presente, prima di operare in concreto una valutazione sulla adesione effettiva all'attività trattamentale, quali offerte formative erano state messe a disposizione del condannato.
Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati e risultando intrinsecamente generico e non scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Né valgono letture alternative alla giurisprudenza di questa Corte a dimostrare che nella specie ricorressero le condizioni per concedere la liberazione anticipata. Correttamente il giudice a quo si è allineato alle decisioni della Suprema Corte sulla possibilità di ritenere che un delitto commesso in fase di scarcerazione potesse influire sui periodi pregressi ai fini di inferire l'adesione effettiva all'opera di rieducazione, così superando anche la regola di semestralizzazione delle valutazioni in funzione del riconoscimento del beneficio invocato.
Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso presentato, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito dei presupposti per la concessione dei benefici penitenziari richiesti, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza e a ottenere una diversa interpretazione alla luce del quadro giurisprudenziale consolidato di cui il Giudice a quo ha dato corretta lettura. Nel provvedimento impugnato, invero, risultano correttamente valutati gli elementi agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, evidenziandosi, in particolare, che la condotta indicata, sostanziatasi in un nuovo trasporto di un quantitativo non marginale di droga pesante, subito dopo la scarcerazione, pregiudicasse l'intera opera di adesione al trattamento penitenziario e la possibilità di riconoscere i benefici offerti dalla liberazione anticipata.
Ciò nella ratio decidendi ha enucleato elementi rielaborati validamente per ritenere che fossero rimasti inalterati i collegamenti con l'ambiente criminale e che non vi fosse nessuna adesione all'opera di rieducazione posta in essere in contesto carcerario. Il ricorso non si confronta con questo aspetto e va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2021. Il Consigliere estensore Il Preside