Ordinanza — n. 29138/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GENNARO nato a NAPOLI il 08/05/1970 avverso la sentenza del 05/06/2020 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma dichiarava Esposito Gennaro colpevole del reato di omessa comunicazione del trasferimento dell'arma dal vecchio al nuovo domicilio, così qualificando la condotta ascritta e lo condannava alla pena di 100 euro di ammenda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29138/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma dichiarava Esposito Gennaro colpevole del reato di omessa comunicazione del trasferimento dell'arma dal vecchio al nuovo domicilio, così qualificando la condotta ascritta e lo condannava alla pena di 100 euro di ammenda.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GENNARO nato a NAPOLI il 08/05/1970 avverso la sentenza del 05/06/2020 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma dichiarava Esposito Gennaro colpevole del reato di omessa comunicazione del trasferimento dell'arma dal vecchio al nuovo domicilio, così qualificando la condotta ascritta e lo condannava alla pena di 100 euro di ammenda.
2. Ricorre per cassazione, Esposito Gennaro, con il ministero del difensore di fiducia, e lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione sull'intero trattamento sanzionatorio, in relazione alla determinazione assunta dal Giudice territoriale di non concedere le circostanze attenuanti generiche, nonostante, nel merito, avesse ritenuto che il fatto dovesse derivare da mera dimenticanza.
3. Il ricorso è inammissibile essendo affidato a motivi manifestamente infondati. 3.1. Il ricorso si caratterizza per l'articolazione di doglianze esclusivamente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio che, al contrario, risulta correttamente determinato. Il Giudice territoriale ha, infatti, tenuto presente la deduzione a discarico, considerando che i precedenti penali, anche specifici, escludevano che emergessero elementi da valutare favorevolmente per la concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche. Le doglianze sviluppate, dunque, non si correlano alla specifica motivazione e sviluppano deduzioni afferenti il .puro merito sanzionatorio la cui valutazione compete al giudice territoriale. Gli elementi evidenziati, dunque, rendono inammissibile l'impugnazione. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 aprile 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente An f 23.9i Luigi Fabrizio Mancuso 2% D E P , IN A TA RI A I 2 6 L