Ordinanza — n. 29137/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOGGETTI GIOACCHINO ANTONIO nato a ROSSANO il 04/01/1985 avverso l'ordinanza del 24/11/2020 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Foggetti Gioacchino Antonio, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che non sussistessero i presupposti per l'applicazione dell'art 81 cpv. cod. pen. trattandosi di reati frutto di spinte a delinquere estemporanee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29137/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Né valgono a disarticolare il ragionamento posto in essere dal giudice di merito gli argomenti addotti a sostegno del motivo di ricorso, argomenti di decisa genericità e aspecificità che impongono la declaratoria d'inammissibilità. Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOGGETTI GIOACCHINO ANTONIO nato a ROSSANO il 04/01/1985 avverso l'ordinanza del 24/11/2020 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Foggetti Gioacchino Antonio, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che non sussistessero i presupposti per l'applicazione dell'art 81 cpv. cod. pen. trattandosi di reati frutto di spinte a delinquere estemporanee.
2. Avverso questa ordinanza Foggetti Gioacchino Antonio ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Trattandosi dei delitti di evasione dagli arresti domiciliari e della rapina collegata.
3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al rigetto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna. Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980;
Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212). Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in buona parte, nella riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria, argomentazioni che sono state compiutamente valutate dal giudice dell'esecuzione con motivazione immune da vizi di coerenza e di logicità. Il Giudice a quo ha valorizzato che, alla luce dei delitti commessi che si richiedeva di unificare non si potesse procedere alla invocata unificazione essendo i reati frutto di autonome determinazioni e non potendo ritenersi che al momento di commissione del primo reato il ricorrente avesse già, sia pur in maniera generica, deliberato la commissione del secondo reato, che si sarebbe al contrario materializzato per una pura eventualità e in un momento successivo, allorquando, cioè, era stato emesso il titolo de libertate che ne fondava il presupposto.
Né valgono a disarticolare il ragionamento posto in essere dal giudice di merito gli argomenti addotti a sostegno del motivo di ricorso, argomenti di decisa genericità e aspecificità che impongono la declaratoria d'inammissibilità. Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il' ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 aprile 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo Luigi Fabrizio Mancuso ,DE