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Ordinanza — n. 29136/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29136/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29136/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARCO IGNAZIO nato a TRANI il 14/03/1973 avverso l'ordinanza del 06/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava l'opposizione che era stata proposta nell'interesse di De Marco Ignazio avverso il provvedimento con cui era stato dichiarato non realizzatosi l'effetto estintivo della pena, per esito positivo dell'affidamento, a far data dal 14/4/2019. Avverso tale ordinanza, De Marco Ignazio, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cessazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dell'esito positivo della misura dell'affidamento in prova.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29136/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le stesse condizioni di salute della figlia del ricorrente hanno costituito oggetto di piena e integrale valutazione nell'ordinanza impugnata e non permettono di addivenire a conclusioni diverse o di ritenere che vi fossero vizi denunciabili in questa sede. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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proroga della misura terapeutica proroga della carcerazione preventiva misura sostitutiva della detenzione verosimiglianza dei motivi d'asilo sospensione del diritto di visita controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARCO IGNAZIO nato a TRANI il 14/03/1973 avverso l'ordinanza del 06/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava l'opposizione che era stata proposta nell'interesse di De Marco Ignazio avverso il provvedimento con cui era stato dichiarato non realizzatosi l'effetto estintivo della pena, per esito positivo dell'affidamento, a far data dal 14/4/2019. Avverso tale ordinanza, De Marco Ignazio, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cessazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dell'esito positivo della misura dell'affidamento in prova.

Si sarebbe, al contrario, potuta concedere l'estinzione anzidetta. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez.

U, 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Alla luce di questi parametri ermeneutici la Corte osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti applicativi della misura invocata, scelta che il Tribunale di sorveglianza ha motivato con un ragionamento immune da censure evidenziando che già la relazione del 10/2/2020 e quella conclusiva del 5/5/2020 segnalavano opacità nei comportamenti e assenza di adesione ai profili prescrittivi della misura in atto, con atteggiamento di superficialità e disinteresse rispetto all'azione in atto.

Del resto gli argomenti addotti a discarico sono stati presi in considerazione dal Giudice di merito con una motivazione immune da censure e l'assenza di0 elementi che potessero destrutturare il ragionamento già svolto ha indotto ad escludere l'effetto estintivo della causa anzidetta a far data dal 14/4/2019. Né sarebbe valso il periodo emergenziale legato alla diffusione pandemica a svincolare l'affidato dagli obblighi cui era tenuto, trattandosi di attività imposta in virtù di un provvedimento giurisdizionale assunto in forza di una legge, decisamente sovra ordinata rispetto ad eventuali prescrizioni del DPCM.

Le stesse condizioni di salute della figlia del ricorrente hanno costituito oggetto di piena e integrale valutazione nell'ordinanza impugnata e non permettono di addivenire a conclusioni diverse o di ritenere che vi fossero vizi denunciabili in questa sede. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente An onio Cairo Luigi Fabrizio Mancuso tAib