Ordinanza — n. 29135/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MITRI FRANCESCO nato a BRINDISI il 15/09/1972 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Lecce confermava la decisione del Tribunale di Brindisi che aveva dichiarato De Mitri Francesco colpevole del delitto di omicidio tentato, all'esito del celebrato giudizio abbreviato e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29135/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce di quanto premesso il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MITRI FRANCESCO nato a BRINDISI il 15/09/1972 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Lecce confermava la decisione del Tribunale di Brindisi che aveva dichiarato De Mitri Francesco colpevole del delitto di omicidio tentato, all'esito del celebrato giudizio abbreviato e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2. Ricorre per cassazione De Mitri Francesco, con il ministero del difensore di fiducia, e lamenta, essenzialmente la violazione di legge e il correlato vizio di motivazione sulla mancata qualificazione della condotta come tentativo di lesioni personali aggravate. Il Giudice di merito, afferma, avrebbe dovuto tenere presente che il fatto era stato commesso non animo necandi ma con sola finalità di ledere, aspetto che avrebbe autorizzato l'anzidetta qualificazione giuridica. Né sarebbe stato enfatizzabile il contenuto della frase proferita "lo uccido" per ritenere integrato l'elemento soggettivo del reato.
3. Il ricorso è inammissibile essendo affidato a motivi manifestamente infondati e non ammessi. Non si ravvisa, da un lato, alcun vizio che legittima il ricorso per cassazione e, dall'altro, si deducono motivi manifestamente infondati. La Corte territoriale ha, invero, confermato la decisione di merito di primo grado con giudizio di fatto immune da censure, avendo spiegato che la volontà di uccidere discendeva dalle stesse modalità commissive del fatto. Il solo intervento provvidenziale dell'appartenente all'Arma dei carabinieri aveva invero evitato che l'imputato con il piccone potesse colpire la vittima che sarebbe stata attinta alle spalle.
Il militare, invero, riusciva a fermare il colpo in un frangente temporale in cui lo stesso imputato aveva già sollevato il piccone alle spalle della vittima e si era portato ad una distanza di circa 1, 1,5 metri dalla vittima stessa. Gli elementi a confutazione, a parte la genericità intrinseca, si risolvono in una nuova e diversa valutazione delle risultanze probatorie di cui ha dato conto il giudice di merito. Per altro verso i rilievi si risolvono in censure di fatto egualmente inammissibili in questa sede e in un percorso che tende a una ricostruzione alternativa senza confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata.
Alla luce di quanto premesso il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 aprile 2021 Il Conigliere est nsore Il Presidente Antonio Ca o Ku