Ordinanza — n. 29134/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA CALOGERO nato a CATANIA il 06/12/1952 avverso l'ordinanza del 06/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto da Campanella Calogero avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato ai sensi dell'art. 41 bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Ad avviso del Tribunale di sorveglianza tale regime era giustificato da plurimi elementi, costituiti dall'inserimento del condannato in posizione di rilievo nel clan "Santapaola" operante nell'area siciliana; dalla perdurante operatività dell'associazione e dal ruolo attivo svolto all'interno di essa dal ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29134/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA CALOGERO nato a CATANIA il 06/12/1952 avverso l'ordinanza del 06/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto da Campanella Calogero avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato ai sensi dell'art. 41 bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Ad avviso del Tribunale di sorveglianza tale regime era giustificato da plurimi elementi, costituiti dall'inserimento del condannato in posizione di rilievo nel clan "Santapaola" operante nell'area siciliana; dalla perdurante operatività dell'associazione e dal ruolo attivo svolto all'interno di essa dal ricorrente.
2. Avverso tale ordinanza il Campanella Calogero ricorreva per cassazione, lamentando violazione ed erronea applicazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione relativamente alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen. e la relativa proroga disposta con decreto dell'11/9/2019.
3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondati su motivi manifestamente infondati e non consentiti dalla legge. Deve, in proposito, rilevarsi che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione in ordine all'applicazione del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis, comma 2 sexies, L. 26 luglio 1975, n. 354, è limitato alla violazione di legge. Tale limitazione è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal tribunale di sorveglianza per ritenere giustificata l'applicazione del regime differenziato, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr.
Sez. U, 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Contrariamente, nella specie, non ricorre né la violazione di legge, né la mancanza di motivazione. Risultano coerentemente valutati e indicati in senso sfavorevole gli elementi che hanno indotto a respingere le doglianze nell'interesse del Campanella Calogero. Né vale il richiamo all'assenza di contatti concreti e attuali tra l'istante e il gruppo di riferimento alla luce della biografia dell'istante e della finalità della misura protesa, infatti, a evitare possibili contatti tra costui e il nucleo delinquenziale di riferimento.
Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 aprile 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Anto io Cairo Luigi Fa rizio Mancuso DEre IN C