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Ordinanza — n. 29131/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29131/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29131/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELVAROLO SABINO nato a CANOSA DI PUGLIA il 07/08/1980 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava la decisione emessa dal Tribunale di Trani che aveva condannato Selvarolo Sabino alla pena di giustizia per i delitti di cui agli artt. 648 cod. pen. e 23 della legge 110/1975. Avverso tale decisione, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione, Selvarolo Sabino e lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo di ricettazione per la detenzione dell'arma con matricola abrasa.

Regesto Legislator

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artt. 648 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29131/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso, da un lato, risulta generico e, dall'altro, non risulta correlato ai motivi della decisione. Esso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza sentenza penale controllo della commisurazione della pena gravi addebiti penali nulla poena sine lege responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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artt. 648 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Esso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELVAROLO SABINO nato a CANOSA DI PUGLIA il 07/08/1980 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava la decisione emessa dal Tribunale di Trani che aveva condannato Selvarolo Sabino alla pena di giustizia per i delitti di cui agli artt. 648 cod. pen. e 23 della legge 110/1975. Avverso tale decisione, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione, Selvarolo Sabino e lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo di ricettazione per la detenzione dell'arma con matricola abrasa.

Avendo trovato la pistola in campagna e non essendo un soggetto aduso alle armi non avrebbe in sintesi avuto la possibilità di rendersi conto della illecita provenienza di essa e della sua abrasione nei numeri di matricola. La stessa condotta collaborativa verso gli operanti al momento della perquisizione attestava un atteggiamento di piena azione favorevole verso le forze dell'ordine che avrebbe dovuto indurre all'applicazione della regola del favor rei. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati. Attraverso la deduzione articolata in ricorso si rimette a questa Corte di legittimità una rivalutazione degli elementi di fatto sulla cui base è stato argomentato il profilo del dolo, secondo un meccanismo inammissibile nella sede propria del ricorso per cassazione.

La motivazione sul punto è immune da censure e il ricorso non si confronta proprio con gli elementi che la Corte territoriale ha ritenuto di valorizzare per concludere che Selvarolo non potesse ignorare l'illecita provenienza dell'arma e la sua abrasione nel numero matricolare elementi che la rendevano clandestina. Invero, risulta ininfluente l'atteggiamento di collaborazione al momento della perquisizione nello scrutinio del dolo di ricettazione, poiché la Corte territoriale ha ampiamente spiegato che, da un lato, la diretta visibilità di esso e, dall'altro, la riverniciatura della pistola non fossero elementi tali da passare inosservati e piuttosto, e contrariamente a quanto dedotto, enucleassero un quadro materiale di spessore idoneo a fondare il dolo della ricettazione.

Per queste ragioni, il ricorso, da un lato, risulta generico e, dall'altro, non risulta correlato ai motivi della decisione. Esso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/4/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antor90 Cairo _ Luigi Fab izio Mancuso dAAAA.A."-