Ordinanza — n. 29130/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MININNI FABIO nato a ANGERA il 21/05/1979 avverso l'ordinanza del 17/09/2020 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Mininni Fabio, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che si trattasse pur a fronte di condotte per tipologia omogenee di reati commessi a distanza temporale e frutto di spinte a delinquere estemporanee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29130/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso questa ordinanza Mininni Fabio ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra i reati presupposti. Ancora, in ragione di un erroneo giudizio sul significato dell'onere di allegazione il Giudice dell'esecuzione non aveva acquisito ogni elemento utile ai fini di una completa valutazione della fattispecie unificante prospettatagli.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MININNI FABIO nato a ANGERA il 21/05/1979 avverso l'ordinanza del 17/09/2020 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Mininni Fabio, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che si trattasse pur a fronte di condotte per tipologia omogenee di reati commessi a distanza temporale e frutto di spinte a delinquere estemporanee.
2. Avverso questa ordinanza Mininni Fabio ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra i reati presupposti. Ancora, in ragione di un erroneo giudizio sul significato dell'onere di allegazione il Giudice dell'esecuzione non aveva acquisito ogni elemento utile ai fini di una completa valutazione della fattispecie unificante prospettatagli.
3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al rigetto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna. Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità ,(Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980;
Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212). Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in buona parte, nella riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria, argomentazioni che sono state compiutamente valutate dal giudice dell'esecuzione con motivazione immune da vizi di coerenza e di logicità. Il Giudice a quo ha valorizzato che, pur trattandosi in sostanza di più condanne per truffe analoghe (on line) esse condotte rivelassero non un medesimo disegno criminoso, rilevante ex art 81 cpv cod. pen. , quanto piuttosto un generale animus delinquendi.
Da ciò la conclusione di una serie di condotte che non risultavano oggetto di deliberazione unitaria e da attuare in via progressiva. Quanto alla omessa ottemperanza alla regola di allegazione che si sotanzierebbe nella mancata allegazione della sentenza del Tribunale di Torino del 10/6/2013 irrevocabile il 12/1/2016 il giudice a quo motiva espressamente chiarendo che l'istante non ha richiesto l'unificazione dei fatti in relazione ai reati giudicati con quel titolo , per inferirne una situazione di astrattezza e di pura indicazione nella stessa domanda avanzata al fine di ottenere l'unificazione in un medesimo disegno criminoso.
Da ciò discende che il riferimento operato è alla mancata indicazione degli elementi che avrebbero dovuto indurre a ritenere che i diversi reati (di cui si era chiesta l'unificazione e relativi all'accertamento delle sei sentenze in giudicato) fossero in connessione finalistica con quelli già giudicati dal Tribunale di Torino con la sentenza indicata. Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione.
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 aprile 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente