Ordinanza — n. 29129/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava con l'ordinanza in epigrafe l'istanza presentata da Landi Nicolò avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Siena che aveva ritenuto la pericolosità del richiedente. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29129/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro inammissibile risulta anche il ricorso trasmesso mediante posta elettronica certificata in quanto l'uso di tale mezzo informatico è riservato alle sole comunicazioni degli atti del giudice, né alcuna deroga a tale disposizione è stata introdotta dall'art. 83, comma 11, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, contenente disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, conv. nella legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha limitato tale possibilità ai soli ricorsi civili. (Conf. n. 28541/2020). Sez. 1 , n. 28540 del 15/09/2020, Santapaola, Rv. 279644).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANDI NICCOLO' nato a PISA il 20/07/1983 avverso l'ordinanza del 17/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava con l'ordinanza in epigrafe l'istanza presentata da Landi Nicolò avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Siena che aveva ritenuto la pericolosità del richiedente.
2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge.
3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011).
Peraltro inammissibile risulta anche il ricorso trasmesso mediante posta elettronica certificata in quanto l'uso di tale mezzo informatico è riservato alle sole comunicazioni degli atti del giudice, né alcuna deroga a tale disposizione è stata introdotta dall'art. 83, comma 11, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, contenente disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, conv. nella legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha limitato tale possibilità ai soli ricorsi civili. (Conf. n. 28541/2020). Sez. 1 , n. 28540 del 15/09/2020, Santapaola, Rv. 279644).
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/4/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antjnio Cairo hr..4 6).1'\..5 n D E i N CA