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Ordinanza — n. 29128/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29128/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29128/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMOLLA XHONSON nato il 03/02/1996 avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza che aveva condannato Memolla Xhonson per il reato di cui all'art. 13 comma 13-bis, del D.L.vo 25 luglio 1998, n.286 alla pena ritenuta di giustizia. Nei suoi confronti era stato emesso il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera, con imposizione del divieto di non fare ritorno sul territorio.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29128/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza che aveva condannato Memolla Xhonson per il reato di cui all'art. 13 comma 13-bis, del D.L.vo 25 luglio 1998, n.286 alla pena ritenuta di giustizia. Nei suoi confronti era stato emesso il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera, con imposizione del divieto di non fare ritorno sul territorio.

Parole chiave

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misura di allontanamento nel diritto degli stranieri espulsione di familiari allontanamento nonostante motivi di salute sospensione dell'ordine espulsione divieto di espulsione dei cittadini infrazioni alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMOLLA XHONSON nato il 03/02/1996 avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza che aveva condannato Memolla Xhonson per il reato di cui all'art. 13 comma 13-bis, del D.L.vo 25 luglio 1998, n.286 alla pena ritenuta di giustizia. Nei suoi confronti era stato emesso il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera, con imposizione del divieto di non fare ritorno sul territorio.

2. Ricorre per cassazione, Memolla Xhonson, con il ministero del difensore di fiducia, e lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione sull'intero trattamento sanzionatorio, comprese le determinazioni assunte dal Giudice territoriale sulle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile essendo affidato a motivi manifestamente infondati. 3.1. Il ricorso si caratterizza per l'articolazione di doglianze esclusivamente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio che, al contrario, risulta correttamente determinato. Il Giudice territoriale ha, infatti, tenuto presente la gravità del fatto e spiegato la scelta assunta richiamando l'intensità del dolo e le modalità della condotta, oltre la pericolosità del soggetto. Del resto il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche risulta correttamente operato in relazione alla recidiva e la motivazione è immune dalle censure rivolte.

Le doglianze sviluppate, dunque, non si correlano alla specifica motivazione e sviluppano deduzioni afferenti il puro merito sanzionatorio la cui valutazione compete al giudice territoriale. Gli elementi evidenziati, dunque, rendono inammissibile l'impugnazione. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 aprile 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Ant nio Cairoe_p_z Luigi Fabrizio Mancuso — D E P O